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Non mi stancherò mai di evidenziare quanto sia importante una corretta esposizione sommaria del fatto. Una significativa percentuale di ricorsi viene dichiarata inammissibile proprio per il mancato rispetto di questo requisito, come nel caso deciso da Cass. 4737/2019, di cui riporto una parte della motivazione.
Va ribadito, in proposito, che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266; nel medesimo senso, si vedano, ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006, Rv. 587592; Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Sez. 1, Sentenza n. 12688 del 30/05/2007, Rv. 597963; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008, Rv. 603631; Sez. L, Sentenza n. 2831 del 05/02/2009, Rv. 606521; Sez. 3, Sentenza n. 5660 del 09/03/2010, Rv. 611790).
Orbene, nell’esposizione dei fatti di causa operata in ricorso dai ricorrenti non vengono precisati:
a) l’esatto contenuto, in dettaglio, del piano di riparto infine approvato dal giudice dell’esecuzione;
b) l’esatto oggetto delle contestazioni avanzate dalle parti avverso il suddetto piano di riparto, in sede esecutiva;
c) i motivi per cui lo stesso giudice dell’esecuzione aveva – in tutto o in parte – disatteso tali contestazioni;
d) i motivi posti alla base dell’opposizione agli atti esecutivi, proposta dai debitori ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso l’ordinanza che, disattendendo le loro contestazioni già avanzate nel corso del processo esecutivo, aveva approvato il piano di riparto;
e) i motivi della precedente opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dai debitori, ancora pendente (e comunque non decisa con pronuncia passata in giudicato) al momento dell’approvazione del riparto.
Le indicate lacune espositive non consentono di percepire con la necessaria specificità gli esatti termini delle questioni controverse, poi decise con la sentenza impugnata e, quindi, di esaminare il merito del ricorso.
Va in proposito osservato che, sebbene secondo il prevalente indirizzo di questa Corte le indicate lacune non potrebbero essere superate in base alle ulteriori indicazioni contenute nell’esposizione dei singoli motivi di ricorso (in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19756 del 11/10/2005, Rv. 583974 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18192 del 28/08/2007, Rv. 599152 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014, Rv. 633187 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 784 del 16/01/2014, Rv. 629757 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21260 del 08/10/2014, Rv. 632869 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19047 del 28/09/2016, Rv. 642129 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5640 del 09/03/2018, Rv. 648290 01), secondo un indirizzo meno rigoroso sarebbe invece possibile l’integrazione di una esposizione de fatti di causa lacunosa sulla base di quanto precisato nei motivi di ricorso (in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 – 01; in una posizione in qualche modo intermedia sembra porsi Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01, laddove afferma che il requisito in questione può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, purchè il contenuto del ricorso consenta comunque al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata).
Nella specie non è peraltro necessario prendere posizione tra gli indicati indirizzi interpretativi, dal momento che, in concreto, anche a considerare le indicazioni e le precisazioni contenute nella parte del ricorso in cui vengono svolte le singole censure avverso la decisione impugnata (che contiene la trascrizione delle conclusioni dell’opposizione avanzata ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., nonchè quelle del solo atto di appello proposto in relazione alla precedente opposizione, avanzata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., oltre ad ampi stralci dei medesimi atti), l’esposizione dei fatti resta poco chiara, lacunosa, confusa e complessivamente non idonea a mettere la Corte in condizione di avere completa ed adeguata contezza degli effettivi termini delle due controversie in relazione alle quali il tribunale ha ravvisato una sostanziale coincidenza di oggetto, delle posizioni specifiche assunte da tutte le parti in ciascuna di esse, nonchè, per quanto attiene all’opposizione all’esecuzione avanzata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., del preciso contenuto della decisione di primo grado.
Permane infatti non colmata la lacuna costituita dalla mancanza di una specifica e dettagliata indicazione del preciso contenuto del piano di riparto approvato dal giudice dell’esecuzione (che tra l’altro risulta essere stato modificato dallo stesso giudice varie volte, anche sulla base delle osservazioni delle parti), delle specifiche contestazioni avanzate nel corso del processo esecutivo avverso la sua definitiva formulazione, nonchè del contenuto dell’ordinanza dello stesso giudice dell’esecuzione che ha (in tutto o in parte) disatteso tali contestazioni e lo ha infine approvato.
Ciò senza considerare che risulta inadeguata anche la generica menzione, in ricorso, del contenuto della “opposizione agli atti esecutivi ex artt. 512 e 617 c.p.c.”, senza la specificazione se si trattasse del ricorso originariamente presentato al giudice dell’esecuzione o dell’atto di citazione introduttivo della fase di merito del relativo giudizio. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, infatti, cristallizza il proprio oggetto col ricorso iniziale al giudice dell’esecuzione, per essere inammissibile ogni successivo ampliamento o modifica (mentre sono possibili riduzioni o limitazioni dei motivi di censura originariamente avanzati). Non può quindi attribuirsi decisivo rilievo al solo atto introduttivo del giudizio di merito o alle conclusioni successivamente precisate nel corso di questo, in mancanza di uno specifico ed esaustivo richiamo al contenuto dell’originario ricorso presentato al giudice dell’esecuzione.
Su tutte le suddette circostanze, che devono qualificarsi necessarie al fine di una esatta e completa cognizione dei termini della controversia, nella sua concreta portata e nel suo effettivo oggetto, così come al fine della esatta percezione delle posizioni delle parti e del complessivo andamento della vicenda processuale, anche le indicazioni emergenti dall’esposizione dei motivi di ricorso risultano del tutto generiche. Ciò non consente di comprendere e valutare effettivamente nel merito la concreta rilevanza e, dunque, la ammissibilità e la fondatezza delle censure avanzate avverso la decisione impugnata.
Manca, inoltre, l’indicazione dello specifico oggetto e del contenuto del precedente atto introduttivo originario dell’opposizione avanzata dai debitori ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nonchè delle difese svolte dagli opposti in relazione ad esso e del contenuto della sentenza di primo grado (sono trascritti ampi stralci dell’atto di appello proposto nell’ambito del suddetto giudizio, ma mancano specifici richiami al contenuto degli atti difensivi del primo grado ed alla relativa sentenza).
Le indicate lacune, relative alla corretta esposizione dei fatti di causa, risultano poi ancor più palesemente insuperabili, laddove si consideri che – nell’ambito del contenuto delle singole censure di cui ai motivi di ricorso – vi è la trascrizione di lunghissimi stralci di una serie di atti processuali, senza però la sintesi del loro contenuto effettivamente rilevante, in relazione all’oggetto della presente controversia, sintesi invece necessaria per porre la Corte in condizione di intendere l’effettivo oggetto delle censure in maniera diretta, chiara e specifica, consentendole di poterne effettivamente apprezzare e valutare il contenuto, la rilevanza e l’eventuale fondatezza nel merito.
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso straordinario per cassazione originariamente avanzato dai debitori in via principale va qualificato inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).
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