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3.4. La seconda delle censure sopra riassunte è fondata, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2729 c.c., sotto il profilo della valutazione atomistica degli indizi.
Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che l’art. 2729 c.c. impone al giudice di merito di valutare complessivamente tutti gli indizi di cui dispone, per accertare da un lato se siano concordanti tra loro, e dall’altro se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (in tal senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12002 del 16/05/2017, Rv. 644300 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10973 del 05/05/2017, Rv. 643968 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5374 del 02/03/2017, Rv. 643327 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22801 del 28/10/2014, Rv. 633188 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995; Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641; Sez. 3, Sentenza n. 26022 del 05/12/2011, Rv. 620317; Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806; Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005, Rv. 580176; Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 18/02/2005, Rv. 579630; Sez. 2, Sentenza n. 17858 del 24/11/2003, Rv. 568398; Sez. 2, Sentenza n. 2007 del 05/09/1961, Rv. 882740; sino alla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 2971 del 13/10/1962, Rv. 254395).
E’, pertanto, erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641 – 01).
3.5. Nel caso di specie la Corte d’appello, per pervenire all’affermazione di inesistenza della prova del contratto e del pagamento ha preso in esame due soli elementi:
(a) alcune “schede contabili” (non è dato sapere cosa intendesse la Corte d’appello con tale definizione; nè chi avesse formato tale documento), secondo l’attore dimostrative dei pagamenti da lui effettuati, delle quali ha escluso la rilevanza sul presupposto che non dimostrassero la consegna della somma da S.L. a D.M.;
(b) la consulenza tecnica d’ufficio eseguita in un altro giudizio, della quale ha escluso la rilevanza sul presupposto che non dimostrasse “l’impegno di D.M. alla restituione della somma”.
La Corte d’appello, tuttavia, disponeva anche di altri elementi indiziari: la mancata risposta della convenuta all’interrogatorio formale; l’indiscussa esecuzione di plurimi bonifici da parte di S.L.; la restituzione (indiretta) a questi, da parte di D.M., di una parte della somma da lui erogata alla società. Elementi tutti che il giudice di merito, nell’ambito della sua autonomia valutativa, poteva ritenere rilevanti od irrilevanti, ma che non poteva trascurare, ostandovi il principio di globale valutazione degli indizi, sotteso dall’art. 2729 c.c..
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