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La tecnica redazionale nel ricorso per cassazione è fondamentale. Supponiamo che il ricorrente si lamenti del fatto che il giudice non abbia valorizzato la non contestazione della parte avversaria (art. 115, primo comma, c.p.c.).
In questo caso la censura (che si fa valere con il n. 4 dell’art. 360) deve essere specifica.
In particolare, quando il motivo di impugnazione si fonda sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, il ricorrente, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, ha l’onere di indicare non solo con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass. 18 luglio 2007, n. 15961).
Occorre pertanto quantomeno indicare:
a) come era stata allegata la circostanza non contestata, riportandola nel ricorso ed allegato l’atto relativo;
b) dimostrare tanto nel ricorso, quanto con la produzione relativa, che controparte non aveva contestato il fatto.
Facciamo un esempio concreto di censura.
“Nell’atto di citazione, in ordine al danno patrimoniale futuro, l’odierno ricorrente aveva testualmente allegato quanto segue: “……………..” (v. pag. 7 atto di citazione, il cui originale si trova nel fascicolo di parte di primo grado, che viene prodotto unitamente al ricorso e che si trova inserito altresì in copia nel fascicoletto sotto il n. 1).
Controparte, nella comparsa di costituzione risposta (documento che si produce in copia nel fascicoletto sotto il n. 2) non prese mai posizione su questo danno, in quanto da pag. 1 a pag. 3 affrontò la questione del …; da pag. 4 a pag. 6 affrontò il tema del …………..; mentre a pag. 7 rassegnò le conclusioni.
Anche nella 1° memoria ex art. 183 c.p.c. (documento che si produce in copia nel fascicoletto sotto il n. 3) il convenuto non contestò il danno patrimoniale futuro, in quanto da pag. 1 a pag. 3 prese posizione solo sull’an e sul danno non patrimoniale, mentre nulla disse in merito a detta posta.
Ovviamente si può anche riportare testualmente l’intero contenuto della comparsa e della 1° memoria, purché non sia eccessivo. Un suggerimento potrebbe essere quello di riportarli in nota, fermo il riassunto nella parte narrativa del ricorso.
Decisiva, naturalmente, è la produzione nel fascicoletto degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.
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