Ricorso per cassazione e omessa pronuncia su un motivo di impugnazione

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Il Tribunale di Salerno accolse la domanda proposta da Tizio nei confronti dell’INPS, diretta alla reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli del Comune di residenza. La Corte di Appello di Salerno, a seguito di appello dell’Istituto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la decadenza ex art. 22 c. 1 D.Igs. 7/1970, convertito in I. 83/70, in relazione alle richieste relative all’anno 2011, in ragione della proposizione dell’azione giudiziaria oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla definitività del provvedimento amministrativo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria

Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Osservava che la Corte d’appello non aveva pronunciato sul motivo d’impugnazione dell’Istituto relativo all’erronea valutazione delle istanze istruttorie in punto di accertamento della sussistenza di un valido rapporto di lavoro agricolo in capo al richiedente negli anni 2009, 2010 e 2011, pur essendo stata la censura ampiamente formulata in appello unitamente a quella, accolta, di decadenza.

Il motivo è stato ritenuto manifestamente fondato e correttamente formulato poiché nella sentenza impugnata, al punto 3, si dà atto della proposizione della censura che si assume non esaminata e il ricorrente ha documentato, con modalità adeguate sotto il profilo dell’autosufficienza, i termini in cui la censura, specifica, era stata esposta nell’atto di appello, mentre in nessuna parte della sentenza vi era traccia di argomentazione riferibile alla questione, né si poteva indurre che la stessa fosse stata decisa implicitamente.

E’ stata di conseguenza ravvisata la dedotta omessa pronuncia, con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., la quale ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda (Cass. n. 28308 del 27/11/2017) o, specificamente, quando difetti la decisione in ordine a un motivo di appello (Cass. 6835 del 16/3/2017).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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