Ricorso per cassazione e nuova sospensione feriale dei termini

Mirco Minardi

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Ho scritto spesso di quanto insidiosa sia stata la riduzione del termine di sospensione feriale che da 46 giorni è passata (dal 2015) a 31 giorni (cioè dal 1° al 31 agosto).

Purtroppo le vecchie abitudini sono dure a morire e così può capitare che si continui a conteggiare 46 giorni anziché 31.

Nel caso deciso da Cass. 9189/2018 l’avvocato dei ricorrenti, purtroppo, ha commesso questo grave errore di distrazione, notificando il ricorso il 15 ottobre 2015 anziché entro il 1 ottobre 2015 (cioè dopo 1 anno e 31 giorni dalla sentenza), determinando così una pronuncia di inammissibilità, costata cara.

Stesso tipo di errore in Cass. 8399/2018.

In Cass. 8835/2018 il difensore non ha considerato, invece, che nei giudizi di opposizione all’esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini.

Altro errore è stato commesso in Cass. 9028/2018; qui il difensore ha sbagliato di un giorno. La sentenza era stata pubblicata il 25 agosto 2015, pertanto il termine lungo scadeva il 3 ottobre 2016, in quanto il 1° ottobre era sabato. Il ricorso era stato invece notificato il 4 ottobre.

In Cass. 5853/2018, invece, il difensore non ha considerato che fra le controversie di lavoro rientrano non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente a tale rapporto, nel senso che questo – pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa – si presenti come antecedente e presupposto necessario – non meramente occasionale – della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Pertanto, fra le controversie anzidette rientra anche quella promossa dal datore di lavoro per ottenere dal dipendente il rimborso di somme indebitamente versategli in relazione al pregresso rapporto di lavoro”), è inammissibile per intervenuta decadenza, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello, non operando la sospensione feriale dei termini ai sensi della legge n. 742/1969.

Non si capisce che conteggio abbia fatto il difensore in Cass. 5338/2018. La sentenza era stata notificata il 12/7/2016, mentre il ricorso è stato notificato ben oltre i 60 giorni e cioè il 21/12/2016.

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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