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Un Collega mi ha chiesto di revisionargli il ricorso per Cassazione. Si trattava apparentemente di un caso semplice. Una causa seriale che la Corte d’appello aveva deciso in modo diverso rispetto a tante altre.
Sembrava dunque una semplice ipotesi di falsa applicazione di legge. E così era stato impostato
In realtà, la Corte d’appello aveva detto qualcosa di diverso e cioè che era mancata tanto l’allegazione quanto la prova del fatto costitutivo e che ai sensi di una certa norma il diritto invocato spettava solo a certi lavoratori e non ad altri.
Il Collega contestava questa ultima ricostruizione, negando di avere mai chiesto quel petitum e quindi la legittimità del richiamo di quella norma.
Tuttavia, in questi casi la contestazione del modo in cui il Giudice ha interpretato la domanda passa necessariamente attraverso la contestazione della motivazione per illogicità, contraddittorietà, perplessità, in quanto la Corte non può sindacare quella interpretazione se correttamente motivata.
Per quanto concerne invece i primi due aspetti, la strada è sempre quella del 360 n. 4 o del 360 n. 5, in quanto non vi può essere falsa applicazione di legge se il giudice afferma che i fatti non sono stati provati, perchè ciò che si contesta è la ricostruzione del fatto.
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