Sin dai tempi del cartaceo avevo sostenuto con forza la necessità di depositare la stampa della copia informatica della sentenza ricorsa e non del duplicato informatico. Ciò vale anche oggi in ambiente telematico. Una recente conferma ci viene da Cass. 30875/2023 che motiva in questo modo:
7.1. Al riguardo, deve osservarsi che agli atti del presente giudizio non risulta alcuna copia autentica della sentenza impugnata, che rechi attestazione di avvenuta pubblicazione, risultando, inoltre, il documento privo di data di pubblicazione e di numero identificativo.
Orbene, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata – con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta (evenienza che non ricorre nella specie) – costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Deve, peraltro, trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.
Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale – tale è la fattispecie in esame – si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 24 febbraio 2023, n. 5771, Rv. 666908-01, che richiama, sul punto, Cass.
Sez. 6-Lav., ord. 29 gennaio 2019, n. 2362, Rv. 652618-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 ottobre 2018, n. 24891, Rv. 650663-01; nello stesso senso Cass. Sez. 1, ord. 23 luglio 2021, n. 21192, non massimata).
Ne consegue, pertanto, che, in caso di produzione di una copia analogica del provvedimento impugnato – neppure attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico – priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 29 dicembre 2020, n. 29803, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente).
Invero, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369
cod. proc. civ., deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 5771 del 2023, cit.).
In caso contrario, infatti, sarebbe impossibile per la Corte di Cassazione verificare – anche ai fini del riscontro della tempestività della proposta impugnazione – se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza. Ciò senza contare, inoltre, che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione, evenienza che impedisce – qualora il ricorso si profili, in ipotesi, fondato – la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione,
individui con esattezza il provvedimento cassato e il suo contenuto (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 5771 del 2023, cit.).
In conclusione, in ricorso va dichiarato improcedibile
La supervisione del ricorso per cassazione.
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