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Il 2/4/2018 viene rilasciata la procura speciale all’Avv. Tizio per ricorrere in Cassazione. Il 20/4/2018 viene predisposto il ricorso che verrà notificato il giorno seguente 21/4/2018.
Entro 20 giorni viene effettuato il deposito in cancelleria ma il provvedimento impugnato reca un’autentica fatta da Caio in data 26/4/2018 e quindi in epoca successiva al conferimento della procura speciale.
Afferma la S.C. (Civile Ord. Sez. 1 Num. 14226 Anno 2019) che in tal caso l’Avv. Caio non aveva più il potere di autenticare il provvedimento impugnato tenuto conto che nel frattempo la procura era stata conferita a Tizio che aveva addirittura già notificato il ricorso.
Non solo. Un secondo errore riguarda l’attestazione di conformità. L’Avv. Caio ha infatti scritto “copia informatica conforme all’originale analogico dal quale è estratta”, mentre avrebbe dovuto scrivere esattamente il contrario e cioè che la copia analogica era conforme all’originale informatico.
La decisione non applica i principi affermati da Cass. S.U. 8312/2019, ma probabilmente perché di pochi giorni anteriore.
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Salve, si dimentica evidenziare il travisamento della consulenza ctu secondo l’art 395 cpc…e quando non è argomento di discussione tra le parti….saluti