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Di regola il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione è di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Tuttavia, in alcuni casi il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
Uno di questi casi è contemplato dall’art. 348bis c.p.c.
Quando si impugna l’ordinanza de qua il ricorrente deve allegare:
(a) quando è stata emessa l’ordinanza
(b) quando è stata comunicata l’ordinanza
(c) se l’ordinanza non è stata comunicata deve allegare, appunto, la mancata comunicazione
(d) quando è stata notificata l’ordinanza (se è stata notificata ovviamente)
(e) se l’ordinanza non è stata notificata deve allegare, appunto, la mancata notificazione
Nel caso deciso da Cass. 6980/2018, il ricorrente aveva notificato entro il termine lungo, senza considerare il termine breve decorrente dalla comunicazione.
E’ stato il controricorrente ad allegare e dimostrare che l’ordinanza era stata comunicata dalla cancelleria.
Da qui l’inammissibilità del ricorso.
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[omissi]
2.1. — 2.2. – Non sussistono le condizioni perché possa procedersi all’esame dei motivi di ricorso, in presenza di una questione preliminare idonea a comportare la definizione del giudizio.Come rilevato e documentato dalla controricorrente, l’odierno ricorrente ricevuto dalla cancelleria, a mezzo PEC, presso il suo difensore Avv. Roberto ….., la comunicazione della pubblicazione della contestata ordinanza della Corte d’Appello di Napoli in data 9.4.2013, mentre ha proposto il presente ricorso per cassazione in data 29.4.2014. In conseguenza l’Istituto di credito controricorrente ha affermato l’inammissibilità dell’impugnativa perché proposta dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della Corte d’Appello, ed il rilievo è fondato.Innanzitutto pare opportuno ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito, con giurisprudenza consolidata, che “lanotificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c.”(da ultimo, cfr. Cass. sez. I, sent.31.8.2017, n. 20625., Inoltre, ha pure già avuto occasione di chiarire: “La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima delladetta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo”, Cass. sez. VI-III,9.2.2016, n. 2594.Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure prospettato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione del termine c.d. lungo di impugnazione, essendosi limitato ad affermare che la decisione della Corte d’Appello non era stata notificata, nulla aggiungendo in materia di comunicazione dell’ordinanza. Pertanto, in relazione al termine massimo di proposizione dell’impugnazione, pari a sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, effettivamente operante, il ricorso è stato introdotto con ampio ritardo.Completezza suggerisce poi di ricordare che la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite, oltre a ribadire che “ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza” da parte della cancelleria, ha avuto cura di specificare che “la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale”, Cass. SU, sent. 15.12.2015, n. 25208.Il ricorso per cassazione in esame, proposto da G. Pascone, risulta pertanto insanabilmente inammissibile, per essere stato introdotto dopo la scadenza del termine di legge.
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sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello
Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.