Ricorso per cassazione, autosufficienza e giudicato esterno

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Come va dedotta la violazione del giudicato esterno nel ricorso per Cassazione? Anche in questo caso bisogna rispettare il principio dell’autosufficienza, come ribadito da Cass. 5508/2018, che vale la pena di leggere per intero (in parte qua). In particolare, la sentenza va riprodotta per intero e non per riassunto o per stralci.

Con il primo motivo si prospetta violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art.12 disp. legge in generale ex art.360 comma primo n.3 c.p.c.. Ci si duole che l’esegesi del giudicato esterno, equiparata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte a quella delle norme jiuridiche, per essere il giudicato “tamquam jus”, sia stata condotta omettendo una rigorosa interpretazione della pronuncia in conformità ai dettami di cui alla citata disposizione delle leggi in generale, non ritenendosi significativo né sufficiente, al riguardo, il richiamo disposto dalla Corte di merito alle deduzioni contenute nelle note autorizzate depositate dalla ricorrente nel diverso giudizio. n. r.g. 23956/2013 2.

Con il secondo motivo si critica la sentenza impugnata ex art.360 comma primo n.5 c.p.c. sotto il profilo di insufficiente motivazione in relazione alla omessa lettura della sentenza che avrebbe determinato la formazione del giudicato esterno.

3, I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connessi, vanno disattesi. La tesi accreditata dalla lavoratrice a sostegno delle critiche, si presenta evidentemente carente sotto il profilo della autosufficienza, giacchè omette di riportare integralmente il tenore della sentenza n.23085/2007 resa inter partes dal Tribunale di Roma e posta dalla Corte distrettuale a fondamento della decisione oggetto di censura in questa sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha infatti posto in evidenza il niecessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso. infatti, affermato che “L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositvo non può essere sufficiente alla comprensione ce comando giudiziale”. (vedi Cass. Sez. Un. 27/1/2004 n.1416, Cass.13/12/2006, n. 26627, ed in motivazione Cass. 31/7/2012 n.13658, Cass.17/1/2017 n.995).

Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno, debbano rispondere ai dettami di cui all’art.366 n.6 c.p.c., che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (cfr. Cass.. 18/10/2011 n. 21560, Cass.13/3/2009 n. 6184; Cass.30/4/2010 n.10537); tanto sia sotto il profilo nella riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/02/2015 n.2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi ‘ass, cit. n.21560/2011), r.g. 23956/2013 4.

La tecnica redazionale adottata nella stesura del presente ricorso, e risoltasi nella mera riproduzione solo di taluni stralci della pronuncia divenuta res iudicata, ridonda, dunque, in termini di genericità del ricorso medesimo, palesandosi del tutto inidonea ad enucleare le effettive carenze motivazionali che connotano la pronuncia impugnata, in quanto il suo vaglio richiede l’esame di atti processuali ultronei rispetto allo stesso ricorso.

Non è dato riscontrare, invero, nella fattispecie scrutinata, il requisito della specificità, della completezza e riferibilità alla decisione impugnata che consentono di assicurare al ricorso l’autonomia necessaria ad individuare, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta risoluzione delle questioni da risolvere, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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