Riassunzione del processo cartacea: per la cassazione è valida

Mirco Minardi

La S.C. ha rigettato, ritenendolo manifestamente infondato, il motivo con il quale si era eccepita l’inammissibilità dell’appello, atteso che la riassunzione era stata depositata in cartaceo, anzichè telematicamente.

Preliminarmente la Corte ha ricordato che per il caso inverso di deposito telematico invece che cartaceo ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.” (Cass. 12/05/2016, n. 9772; Cass. 23/01/2019 n. 1717).

Tale enunciato – ad avviso della S.C. – appare conforme al principio generale che disciplina le nullità degli atti nel processo civile, in forza del quale, a fronte di una mera irregolarità – quale quella in esame -, non può essere dichiarata la nullità dell’atto in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 c.p.c., comma 1.

A tale principio ha aggiunto l’ulteriore regola, desumibile dal citato art. 156 c.p.c., u.c., secondo cui il raggiungimento dello scopo che l’atto è destinato a conseguire, – e che nel caso in esame è dato dalla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente e senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo -, la nullità non può mai essere pronunciata (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato, cfr. Cass. 29/01/2015. n. 1676).

Cass. 26860/2020

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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