A seguito della riforma Cartabia il nuovo art. 380bis c.p.c. stabilisce quanto segue:
- [I]. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
- [II].Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.
- [III]. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.
La Corte di Cassazione si è pronunciata già decine di volte (mentre scrivo ho contato esattamente 24 ordinanze), stabilendo che la condanna di cui al terzo comma è automatica ogni qual volta il collegio definisce il giudizio in conformità alla proposta del Presidente o del consigliere delegato, senza che vi sia il potere di sindacare volta per volta l’effettivo abuso del processo. In buona sostanza, la conferma della proposta costituisce abuso del processo con presunzione iuris et de iure.
Di solito l’ammontare della condanna ex art. 96 c.p.c. è pari alla somma liquidata per le spese legali (talvolta il doppio; ad es. in Cass. 33264/2023), raramente è una somma inferiore. Ovviamente, la condanna viene meno nel caso in cui la parte intimata sia rimasta tale e quindi non abbia proposto controricorso, mentre rimane ferma in questo caso la condanna al pagamento di una ammenda (non rare sono le condanne a 5.000,00 euro).
Vi è però il problema della procura speciale, perchè in dottrina non è mancato chi ha sostenuto che il mancato richiamo dell’art. 83 c.p.c. potrebbe indurre la Corte a ritenere necessaria la procura notarile.
Recentemente la Corte (ord. 102/2024) ha rimesso la questione all’udienza pubblica con questa motivazione:
- la società controricorrente ha espressamente eccepito il difetto di specialità della nuova procura rilasciata dal ricorrente al suo difensore, ai fini dell’istanza di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto la stessa risulta genericamente riferita al presente giudizio di legittimità, ma non contiene alcun riferimento alla proposizione dell’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione anticipata di esso, formulata dal Presidente;
- tale eccezione impone di risolvere una serie di questioni problematiche di carattere generale, sia relative ai requisiti della “nuova procura speciale” richiesta per la proposizione, da parte del difensore, dell’istanza di decisione del ricorso nonostante l’avvenuta formulazione di una proposta di definizione anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (in particolare, quella avente ad oggetto la natura di procura “ad litem” ovvero di procura “ad actum” di detta procura e quella avente ad oggetto le concrete modalità del rilascio della stessa), sia relative alle conseguenze dell’eventuale irregolarità o radicale mancanza di siffatta procura, ovvero, comunque, dell’inefficacia, per qualunque ragione, dell’istanza di decisione proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ai fini dell’esito del ricorso;
- si tratta di questioni problematiche nuove o, comunque, sulle quali ancora non si sono formati indirizzi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e che, in ogni caso, il Collegio ritiene di rilievo nomofilattico, per cui risulta opportuna la loro trattazione in pubblica udienza.
Attendiamo, dunque, questa nuova pronuncia che potrebbe riservarci delle “belle sorprese”. Ad oggi, nessuna delle ordinanze che ho letto ha sollevato questioni sulla procura speciale e dubito fortemente che esse fossero state tutte rilasciate con scrittura autenticata da notaio, per la ragione che molti di quei ricorsi, per come si ricava dalle ordinanze, hanno affrontato le questioni giuridiche con una certa nonchalance.
Sarebbe davvero assurdo se per un atto di impulso processuale fosse necessario ricorrere al notaio per autenticare la procura speciale, anche se di assurdità, ahimé, se ne vedono tante, troppe.

La supervisione del ricorso per cassazione.
I miei ricorsi pendenti e decisi





La famosa (Proposta) fatta dal consigliere delegato dal presidente della Cassazione non riesaminata bene o con superficialità come precedente dal giudice di merito quest’ultimo si e sbrigato a dare sentenza affermando che i miei testimoni non avevano fornito sufficiente tranquillità senza neanche ascoltarli perché se non erro il giorno dopo si trasferisce in un’altra regione questa proposta e una minaccia vera ,se io sono arrivato fin qui e perché credevo nella giustizia Italiana comunque non so ancora se mi arrendo a questa ingiustizia perdonate la mia scrittura W🇮🇹