Sembra (la prudenza non è mai troppa) ormai definitivamente abbandonato l’orientamento secondo cui una volta rilasciata la procura speciale, solo il difensore del ricorrente è legittimato ad autenticare la sentenza impugnata, non invece il difensore del merito, ormai privo di poteri (non importa che di fatto possa ancora accedere al fascicolo informatico).
Nell’ordinanza 25969/2022, la Corte ha precisato come sia irrilevante che il difensore che ha attestato la conformità sia privo di procura speciale per il ricorso in cassazione e che la parte abbia conferito incarico ad altro difensore per promuovere il giudizio di legittimità, essendo al contrario sufficiente che il difensore che rende l’attestazione di conformità sia stato il difensore del ricorrente nel giudizio di merito chiusosi con la sentenza la cui copia autentica deve essere depositata ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ..
In tal senso si era già mossa Cass. 2445/2021. Si era spiegato, al riguardo, che «il conferimento della successiva nomina non determina una conseguenziale perdita del potere certificativo in capo al precedente difensore, trattandosi “dell’autentica” di un provvedimento emesso all’esito della fase del giudizio di merito nel corso del quale il legale ha esercitato il munus difensivo e in forza del quale ha ricevuto – quale destinatario – formale comunicazione dell’atto da parte della cancelleria. Sarebbe, infatti, irragionevole che tale soggetto sia, per un verso, abilitato a ricevere la comunicazione telematica della copia digitale del provvedimento conclusivo di tale fase processuale, restandone “depositarlo” in quanto pertinente al fascicolo informatico del giudizio di merito e, per altro, privarlo del potere di attestarne la conformità rispetto ad un atto “originale” che è entrato in suo legittimo possesso, al quale ha potuto accedere in forza della persistenza di valide credenziali e destinato ad essere prodotto nell’ambito di una fase che ne costituisce un fisiologico epilogo. Ciò non toglie, però, che tale potere di autentica possa essere alternativamente esercitato anche dal difensore nominato per il giudizio di cassazione laddove, successivamente al deposito in cancelleria della procura, abbia avanzato un’istanza di visibilità del fascicolo di merito al quale sia stato autorizzato ad accedere».
D’altro canto, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura conferita al difensore per promuovere il ricorso per cassazione o per resistere al medesimo ha, e deve avere, carattere speciale ed autonomo rispetto al mandato conferito per il giudizio di merito, pure se riferito al medesimo procuratore.
Ciò sta a significare che la rappresentanza conferita con la procura per il secondo grado non è affatto intaccata dal conferimento della procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ., la quale si riferisce esclusivamente a quella fase del processo, e che il potere di autenticazione della sentenza non è riconducibile alla norma da ultimo richiamata, in quanto la procura speciale non costituisce indispensabile presupposto del potere di attestazione.
Tali considerazioni hanno portato ragionevolmente a ritenere che, laddove la parte che intenda promuovere il giudizio di legittimità debba rivolgersi ad altro difensore, per essere il precedente difensore del giudizio di merito impossibilitato ad adempiere quel particolare mandato professionale, l’attività prodromica alla proposizione del ricorso, quale la richiesta di copia autentica della sentenza impugnata e l’attestazione di conformità della copia della sentenza estratta dal fascicolo telematico con quella cartacea da depositare, può essere posta in essere dal procuratore dotato di rappresentanza nel giudizio di merito. Invero, pur se esaurito il grado di giudizio di merito rispetto al quale era stata conferita la procura, il difensore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti che si riferiscono a quel grado di giudizio, a nulla valendo il fatto che l’incarico per il successivo grado di legittimità sia stato affidato a diverso difensore in virtù di procura speciale.
Peraltro, la soluzione che consente che l’attestazione di conformità possa essere sottoscritta tanto dal difensore del merito, quanto dal difensore del giudizio di legittimità una volta ottenuta la procura trova giustificazione sia nel principio dell’assetto teleologico delle forme, che si ricava dall’art. 156, terzo comma, cod. proc civ., in forza del quale la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato, sia nel principio della interpretazione conservativa, per effetto del quale le norme processuali, se ambigue, vanno comunque interpretate in modo da favorire una decisione nel merito, in linea con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
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