Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del CTU: le parti sono litisconsorti necessarie?

Mirco Minardi

Con provvedimento datato 14/7/2015, il Tribunale di Brindisi aveva liquidato in favore di un professionista il compenso dovuto per l’attività di consulente tecnico d’ufficio prestata nell’ambito di un giudizio civile avente ad oggetto l’impugnazione di una disposizione testamentaria.

Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso una parte che era stato però rigettato dal Tribunale di Brindisi.

Contro la decisione del Tribunale brindisino ha ricorso per cassazione
la parte soccombente sulla base di un unico articolato motivo.

La Corte di Cassazione (Cass. 4642/2021) ha però preliminarmente rilevato la nullità del procedimento di opposizione e del relativo giudizio in
ragione della violazione della regola del litisconsorzio necessario.

Conformemente al suo indirizzo consolidato, la S.C. ha infatti, ribadito che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 170, d.P.R. n. 115/2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono
litisconsorti necessari, ragion per cui in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti deve dichiararsi la nullità del procedimento e della decisione, la quale dev’essere cassata con rinvio per consentire il riesame, previa integrazione del contraddittorio, dell’opposizione da parte del giudice a quo.

Trattasi pertanto di violazione che, ancorché non eccepita dalle
parti né dedotta come motivo di gravame, è comunque rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in sede di legittimità (Cass. n. 6644/2018; Cass. n. 18127/2013).

Nel caso di specie, una parte era stata totalmente pretermessa. Inoltre la S.C. ha messo in dubbio la validità della notifica del ricorso in opposizione ai difensori delle parti, anziché alle parti personalmente (come invece sostenuto da Cass. n. 31072/2018).

La riscontrata nullità ha imposto di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Brindisi perché, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio nel corso del quale venne disposta la consulenza tecnica d’ufficio.

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


4 commenti:

  1. Tina

    Il litisconzorzio è necessario anche quando alcune delle parti sono rimaste contumaci durante il procedimento principale?

  2. Costanza

    Se nel frattempo viene emessa la sentenza il decreto si oppone sempre con la stessa modalità o va impugnata la sentenza?e se viene emessa in pendenza di procedimento?

  3. Gaetano

    Egregio avvocato, sono un ctu del Tribunale di Latina e ho ricevuto incarico circa la rideterminazione e ricalcolo della parcella integrativa per la DD.LL. richiesta dal professionista (attore) per un appalto pubblico di circa 5.000.000 euro. Tale ricalcolo è stato eseguito previa quantificazione delle migliorie effettivamente eseguite, che sono da me state computate in 1.070.000 euro circa. Tale quantificazione delle migliorie mi è stato richiesto a verbale dalle parti, e comunque necessario e propedeutico per il ricalcolo della parcella professionale integrativa ai sensi del d.m. 04/04/2001, spettante al professionista attore. Alla bozza di ctu non ho ricevuto osservazioni critiche. Ho richiesto ed ottenuto per decreto un compenso professionale calcolato sulla base dell’art. 11 d.m. 30/02/2002. La convenuta ha prodotto opposizione a tale decreto, dicendo che l’oggetto della perizia era il ricalcolo della parcella spettante al direttore lavori e non già i lavori stessi. Tuttavia come premesso detto ricalcolo è potuto avvenire solo dopo aver quantificato/computato (rilievi in loco, confronto tavole progettuali, ecc.) le migliorie d’appalto che, si badi bene, risultavano offerte per un importo ben maggiore di quello dal sottoscritto appurato, accertato, richiesto dalle parti, e non contestato dalle stesse. Cosa ne pensa di tale opposizione al decreto di liquidazione e che possibilità di accoglimento può avere. Grazie



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