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A quanto pare non è cambiato niente, nonostante sia cambiato tutto. E’ noto che la nuova versione dell’art. 360 n. 5 faccia riferimento all’omesso esame di un fatto (storico, principale o secondario) di carattere decisivo, oggetto di discussione tra le parti.
Ben diversa era la precedente formulazione che parlava di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.
Vigente la vecchia versione, gli errori riguardanti la valutazione della CTU si censuravano, appunto, con il n. 5. Tra i tanti ricordo questi casi:
- il giudice dispone una nuova ctu (che si discosta dalla prima) e sposa una delle due senza motivazione:
- il giudice non prende posizione (direttamente o indirettamente) sulle osservazioni critiche mosse dai CTP;
- il giudice si discosta dalla CTU senza motivazione;
- il giudice si discosta dalla CTU motivando in maniera atecnica, ascientifica
Possono, oggi, questi casi essere censurati in Cassazione? E se sì, come?
Ebbene, secondo Cass. 19293/2018 (ma non è l’unica), qualora il giudice si discostasse dalla CTU medica senza motivare, ci troveremmo di fronte ad una omessa valutazione di un fatto, tale dovendosi considerare l’omessa valutazione delle ragioni medico-legali.
A me pare che ci si ostini a voler infiliare nel n. 5 ciò che manifestamente non vi rientra e questo accade perchè ci si rifiuta ostinatamente di valorizzare l’art. 116 c.p.c. che, invece, parla proprio di prudente apprezzamento della prova. Quale migliore esempio di questa violazione il caso in cui il giudice, dopo aver disposto la CTU, se ne discosti senza motivare?
L’art. 116 c.p.c. obbliga il giudice a:
a) anzitutto esaminare (tutte) le prove
b) in secondo luogo a valutarle con prudenza
Se ciò non accade mi pare indubbia la violazione di questa norma.
Dunque saremmo di fronte ad un errore di attività (360 n. 4), oppure ad un error in judicando visto che detta violazione ha condotto ad una errata ricostruzione del fatto e quindi ad una errata applicazione della legge (360 n. 3).
Quale sia la soluzione migliore, al momento, non saprei dire, ma di certo quel che mi pare sbagliato è ricondurre tali ipotesi nell’omesso esame di un fatto storico tenuto conto che la relazione del CTU non è un fatto storico.
Va peraltro evidenziato che la pronuncia in esame, mentre inizialmente parla di radicale nullità della sentenza (360 n. 4), poco prima di concludere dichiara di voler condividere quella giurisprudenza che afferma esservi l’omesso esame di un fatto (360 n. 5).
Insomma, la confusione regna sovrana.
In primis Ti ringrazio per questi fondamentali flash sulle problematiche relative al procedimento per Cassazione.
Vorrei poi chiederTi: qualora invece il Giudice di discosti da quanto affermato dal CTU aderendo alle deduzione del CTP in merito al mancato deposito di un documento in realtà prodotto, il vizio è da censurare va ricondotto nel n. 5 secondo te per omesso esame di un fatto oppure nel n. 4 per violazione dell’art. 116 cpc? Grazie
Anche più di recente: “il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze si risolvono nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., e sono volte a una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non consento in sede di legittimità”.
Cassazione Civile, ordinanza n.12387/2020
Andrebbe però effettuata una distinzione tra CTU percipiente e deducente.
@Avv. Olivieri: ho letto l’ordinanza; da quel che sembra, il ricorrente aveva censurato la sentenza ex art. 360 n. 5 nella parte in cui non aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. che però erano state ritenute inattendibili dai giudici di merito. Per cui non c’era stato omesso esame, bensì una vera e propria “presa di distanze”.