Mancata ammissione delle prove testimoniali e ricorso per cassazione

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In un giudizio di rivendicazione, la parte convenuta, soccombente in primo e secondo grado, ricorre per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112 e 115, comma 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 2697 e 2907 c.c., nonché l’omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla mancata ammissione, da parte del giudice di primo grado, delle istanze istruttorie proposte.

Ad avviso del ricorrente, le prove non ammesse nel primo e secondo grado, ove espletate, avrebbero consentito alla Corte d’Appello di giungere a una decisione diversa in ordine al secondo motivo di appello relativo all’usucapione, dal momento che sarebbe stata dimostrata la carenza della tolleranza invece ipotizzata in sentenza.

I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili.

Innanzitutto, la Corte ha escluso la possibilità della configurazione di un vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c., il quale ha rilievo esclusivamente rispetto alle domande di merito che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto, non anche in relazione alle richieste istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto per vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013).

In ogni caso, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3075 del 13/02/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).

Peraltro, osserva la Corte, nemmeno sarebbe stato deducibile nella fattispecie il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., trovando applicazione la previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., trattandosi di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012, e nel quale la sentenza ha confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto.

La Corte richiama il principio costantemente secondo il quale il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo, la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass., sez. 3, sent. n. 14611 del 2005). In tal senso, l’omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l’inconcludenza e l’irrilevanza delle prove dedotte (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18025 del 2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11176 del 08/05/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6570 del 02/04/2004; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4718 del 29/08/1984).

Nelle argomentazioni con cui la pronuncia impugnata aveva risolto il merito della lite era implicita – secondo la Corte – la conferma del giudizio di irrilevanza delle prove già espresso dal Tribunale, non occorrendo una motivazione esplicita o un ulteriore provvedimento di rigetto.

Ha poi aggiunto che le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8054/2014) hanno precisato, alla luce della novella del 2012 ratione temporis applicabile, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva puntualmente richiamato le ragioni alla base dell’accertamento del diritto di proprietà degli attori e del conseguente rigetto della domanda riconvenzionale per usucapione, richiamando gli elementi istruttori dai quali deduceva la relativa prova (produzioni documentali degli originari attori dell’atto di acquisto del loro dante causa e dell’acquisto mortis causa degli immobili, ricevute degli affitti percepiti da Luigi Cossu sul capannone; la scrittura privata dalla quale avrebbe dovuto emergere la donazione di fatto).

La Corte territoriale, pertanto, aveva fatto corretta applicazione della norma ricavabile dall’art. 116 c.p.c., in base alla quale, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (così Cass. n, 16499/2009; Cass. n. 11176/2017, per la quale, nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove – salvo che non abbiano natura di prova legale – il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati). I due motivi in conclusione devono essere dichiarati inammissibili, in quanto si traducono nel tentativo di ottenere una diversa e più favorevole valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


2 commenti:

  1. Avv. Fabio Olivieri

    E’ sempre difficile formulare tale tipo di vizio senza “sconfinare” nel merito. Ad esempio, in un ricorso – “fortunatamente” accolto – avevo denunziato la mancata ammissione delle prove con il seguente paragrafo: “Violazione di legge ex art. 360 num 3) cpc : mancata ammissione delle prove per interpello e prova testi, dell’ordine di esibizione con motivazione apparente ex artt. 360 num 4) e 737 cpc su un punto deciso della controversia ex art. 360 num 5)”. Probabilmente la corte, in questo caso, non si espressa sull’errore di sussunzione del motivo (indicato nel num. 3) ma ha considerato la sostanza e cioè la motivazione apparente (num. 4)”

  2. Mirco Minardi

    @Avv. F. Olivieri: ad un corso, un consigliere ci disse che per ragioni di tempo non corregge mai gli errori di sussunzione (essendo frequentissimi). Dopo la modifica del 2012 la mancata ammissione di prove è certamente un error in procedendo e quindi un 360 n. 4) c.p.c. La norma violata è il 115 c.p.c., ma è tutto molto approssimativo.



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