Mancata ammissione della CTU e ricorso per cassazione

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La recente ordinanza n. 34158/2018 della Corte di Cassazione afferma testualmente che “la mancata ammissione di (una) consulenza tecnica d’ufficio … può costituire semmai, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza, denunciabile, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c., nei limiti in cui esso determini omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (Cass. 23/03/2017, n. 7472; 22/06/2016, n. 12884). Ciò però solo nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedano si proceda ad un accertamento tecnico (Cass. 01/09/2015 n. 17399)”.

La soluzione non mi sembra affatto convincente. Se la CTU non è stata ammessa (e doveva esserlo) il fatto non è stato accertato e quindi non vi può essere stato nessun omesso esame.

In realtà, ci troviamo in presenza di un vizio della sentenza consistente nella violazione delle regole del processo e più a monte del diritto di azione. Le parti non hanno solo l’onere di provare i fatti allegati, bensì anche il diritto. Il diritto di agire per la tutela dei propri diritti ex art. 24 Cost. sarebbe “monco” se fosse data la possibilità al giudice di non ammettere le prove ammissibili e rilevanti, senza alcuna giustificazione o addirittura contra legem.

Dunque nei casi in cui la CTU sia un mezzo di prova indispensabile (solitamente per la ragione che l’accertamento del fatto implica una valutazione tecnica) il giudice è obbligato ad ammetterla e, pertanto, non ha alcun potere discrezionale in merito.

La norma violata, a me pare, è l’art. 115 c.p.c. che là dove stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti sta a significare (altresì) che sullo stesso grava l’obbligo di ammettere le prove ammissibili e rilevanti qualora la richiesta sia rispettosa dei principi e delle norme del processo.

Quindi, a mio avviso, si tratta di una censura da far valere in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e non in relazione al n. 5 c.p.c.

Ovviamente rispetteremo la volontà della Corte, ma a mio avviso si tratta di una costruzione debole che potrebbe anche essere smentita da altre decisioni. Meglio dunque articolare la censura sotto entrambi i profili.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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