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L’art. 2729 c.c. stabilisce che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Il giudice di merito può violare l’art. 2729 c.c. in vari modi:
a) valutando atomisticamente gli elementi indiziari
b) giungendo ad una presunzione nonostante gli elementi indiziari siano privi di gravità, precisione, concordanza
c) applicando una presunzione nei casi in cui la legge lo vieta (ad es. per provare un contratto che richiede la forma scritta)
Quando ciò accade, si può denunciare il vizio de quo in relazione all’art. 360 n. 3, trattasi infatti di un error in iudicando.
La S.C. ha affermato numerose volte che compete alla stessa, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta. Difatti, è vero che al giudice di merito è devoluta la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, ma tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., ord. n. 10973/2017, Cass., sent. n. 1715/2007).
Quanto all’utilizzo degli indizi, si è affermato che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge debba ricavarsi dalla valutazione complessiva dei medesimi, in un giudizio globale e non atomistico (ciascuno potendo essere insufficiente), ancorchè preceduto dall’esame di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass., ord. n. 5374/2017). Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che gli indizi, nella loro valutazione complessiva, supportino con sufficienza la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto dell’altra parte a fornire prova contraria.
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.