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CLICCA QUIL’articolo 366 c.p.c., al primo comma, stabilisce che il ricorso deve contenere l’indicazione delle parti. In mancanza il ricorso è inammissibile.
Tuttavia, non ogni omissione determina l’inammissibilità, bensì solo quelle che provocano un’incertezza assoluta sulla identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui l’impugnazione e diretta.
Per tale ragione, il ricorso è certamente ammissibile quando dal contenuto complessivo dello stesso o persino dal riferimento agli atti dei procedente giudizi sia agevole identificare con certezza la parte, oppure sia evidente che si sia trattato di un errore materiale.
L’identificazione certa della parte, quando non è possibile individuare l’intimato, mancando un’espressa indicazione nel ricorso oppure nel caso in cui vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, non sussiste nei casi in cui non è possibile per la corte individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l’atto sia stato notificato.
L’omessa indicazione della residenza della persona fisica, della sede della società, del codice fiscale e della partita Iva delle parti in causa, non determina l’inammissibilità del ricorso.
In caso di decesso di una parte, il ricorso proposto nei confronti degli eredi presuppone che questi siano nominativamente indicati nel ricorso stesso oppure nella decisione impugnata o nella procura apposta in calce o a margine, oppure che abbiano provato mediante apposita documentazione la propria qualità. A tal fine si ricorda che secondo un orientamento, ai fini della prova della qualità di erede è insufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
È inammissibile, poi, il ricorso per cassazione proposto contro persona che era deceduta alla data di notificazione del ricorso stesso.
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