È uscito il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
CLICCA QUI
Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti, ex art. 366, 1° comma, n. 3.
Mediamente, circa l’1,5% dei ricorsi viene dichiarato inammissibile a causa del mancato rispetto di questa prescrizione.
Va detto, però, che questo requisito viene interpretato diversamente dai singoli consiglieri. Difatti, esiste un orientamento “light” ed un orientamento “hard”.
Secondo l’orientamento “light” l’esposizione sommaria dei fatti è semplicemente funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica della loro ammissibilità.
Al contrario, secondo l’orientamento hard il requisito de quo è soddisfatto quando l’esposizione garantisce alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). Si afferma che la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Ciò che desta perplessità è questa ultima parte: “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata”.
Tant’è che negli ultimi ricorsi che ho fatto dedico sempre dei paragrafi alla ricostruzione della vicenda distinguendo primo grado, sentenza di primo grado, appello, sentenza di appello.
Insomma, meglio non rischiare.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.

Ultimi commenti