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Il vero problema, quando si affronta il ricorso per cassazione, è stabilire i confini del sindacato della Corte di Cassazione sulla questione di fatto.
Affermare infatti come spesso si fa che la S.C. sarebbe giudice solo della questione di diritto è manifestamente sbagliato. La Corte, in realtà, esercita il proprio controllo sulla questione di fatto in numerosi casi:
a) quando per ricostruire il fatto il giudice ha violato norme rigide sostanziali o processuali (si pensi, ad es. alla prova testimoniale ammessa e poi ritenuta decisiva per dimostrare un fatto che risultava da atto pubblico);
b) quando ha omesso di esaminare fatti decisivi oggetto di discussione (si pensi, ad es., ai segni di frenata lasciati sull’asfalto per dimostrare la velocità non adeguata tenuta dall’attore);
c) quando ha valutato la prova libera in maniera illogica e irragionevole (si pensi, ad es., al giudizio di inattendibilità dato ai testimoni solo perché di una certa nazionalità);
d) quando è stato vittima di un errore di percezione su uno o più elementi di prova, in presenza di contestazione.
Interessante, in particolare, il caso d).
L’errore di percezione, afferma la S.C., va distinto dall’errore di valutazione della prova libera che non può mai essere sindacato dalla stessa (salvo i gravi errori logici o l’uso di massime di esperienza irragionevoli). Al contrario, se il giudice “percepisce” il fatto in maniera sbagliata e su tale fatto c’è discussione tra le parti (in quanto altrimenti saremmo di fronte ad un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c.), allora il vizio può essere denunciato.
Facciamo un esempio. Il giudice di merito esprime una valutazione sullo stato di vetustà di un immobile prima di un evento, ricavandola da una fotografia; se però dalla fotografia detta vetustà non emerge, saremmo di fronte ad un errore di percezione, denunciabile in Cassazione.
Francamente, questa distinzione mi lascia perplesso. E’ davvero possibile avere una percezione senza interpretazione e quindi valutazione? Come se la realtà esterna fosse un dato obiettivo che viene “fotografato” dall’essere umano esattamente così com’è?
Non è questa la sede per approfondire questa complessa questione che trascende il diritto, sta di fatto che la differenza tra valutazione e percezione si sta consolidando e Cass. 30182/2018 (v. anche Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n.27033; Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19293; Cass. 9356/2017) ce ne dà un esempio:
«In materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore dì valutazione in cui sia incorso il giudice di merito, e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’articolo 360, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’articolo 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate assenti, ma in realtà offerte».
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