Le spese sostenute per il CTP si possono produrre anche all’udienza di PC?

Mirco Minardi

Cass. 24188/2021 dell’8/9/2021 ha affermato un principio sacrosanto: la prova delle spese sostenute per il proprio ctp non sono soggette a preclusioni istruttorie, per cui si possono produrre anche all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.

I ricorrenti avevano dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 153 e 91 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, quanto alla rideterminazione delle spese di lite, criticando l’asserita inutilizzabilità della documentazione prodotta all’udienza del 25 giugno 2013 relativa alle spese di assistenza tecnica.

Il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte d’appello di Milano, premesso il valore indiziario da riconoscere alle fatture, aveva rideterminato in euro 7.605,36 la condanna al rimborso in favore degli attori delle spese processuali, calcolando l’importo di euro 6.960,00 per quelle di assistenza tecnica in base alle sole due fatture del 27 gennaio 2009 e del 22 settembre 2009 emesse dal consulente di parte, valutando come tardiva ed irrituale l’ulteriore documentazione delle spese esibita all’udienza di precisazione delle conclusioni.

La decisione del giudice del gravame è stata ritenuta errata. La Corte ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380).

La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l’assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n.
2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).

Ai fini di dar prova delle spese assunte o degli esborsi sostenuti per l’assistenza del consulente di parte, non rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i
documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al “thema decidendum” dibattuto nel giudizio.

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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