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La produzione dei documenti nel giudizio di cassazione è regolata dall’art. 372 il quale esordisce stabilendo che “non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso”.
Il secondo comma disciplina invece la modalità di deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, prevedendosi che il deposito può avvenire indipendentemente da quello degli atti introduttivi, ma con onere di notifica mediante elenco, alle altre parti.
Il divieto di cui al primo comma si spiega con il fatto che in Cassazione non c’è istruttoria, dunque in nessun caso è ammessa la produzione di documenti idonei a dimostrare l’esistenza o l’inesistenza del diritto o della eccezione fatta valere, qualora non siano stati depositati ritualmente nei precedenti gradi.
Ovviamente, quindi, il divieto non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte (come per l’originale di una copia già in atti: Cass. n. 2125/2014; Cass. n. 5682/2006), né fonti normative o giurisprudenza, che non sono fatti.
Frequentemente sorgono in Cassazione questioni relative alla legittimazione processuale; pensiamo agli eventi che colpiscono le società commerciali, oppure ai casi di decesso delle parti.
Le S.U hanno chiarito che, qualora sorga in sede di legittimità la contestazione esplicita del potere rappresentativo del soggetto che ha agito in giudizio o stia resistendo, la prova (documentale) della sussistenza della legittimazione processuale può essere fornita anche in tale sede, ai sensi dell’art. 372 (Cass. S.U., n. 4248/2016; a ciò va aggiunto che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa: Cass. S.U., n. 2951/2016).
Ovviamente diverso è il caso in cui la carenza di legittimazione sia stata negata dal giudice del merito per carenza di prova; in questo caso non è possibile l’integrazione in sede di legittimità (Cass. n. 12982/2012; Cass. n. 8527/2003).
Nel giudizio di cassazione la querela di falso incidentale può essere proposta unicamente con riguardo ai documenti prodotti nel giudizio di legittimità (Cass. n. 15320/2014; Cass. S.U., n. 11964/2011; Cass. n. 7235/2006; Cass. n. 4603/2004).
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