È uscito il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
CLICCA QUI
I tempi sono decisamente cambiati. Anche in Cassazione cominciano ad essere frequenti i casi in cui il ricorrente viene condannato per lite temeraria. Il problema è che nella maggior parte delle ipotesi la colpa non è del povero ricorrente, ma del suo difensore, come accaduto nel caso di cui alla sentenza 25176/2018, in cui non era stata depositata la relata di notifica della sentenza.
La Corte spiega (non molto convincentemente) per quale ragione si tratti di un abuso del processo. In realtà, si tratta di imperizia o negligenza dell’avvocato bella e buona, ma la Corte non ha voluto dirlo apertamente ed ha preferito richiamare la CEDU e la Costituzione.
Io credo che in casi come questi sia ingiusto condannare il ricorrente; casomai andrebbe condannato l’avvocato (ovviamente ci vorrebbe una norma ad hoc). Ricordo che in Francia dopo il terzo ricorso dichiarato inammissibile l’avvocato viene cancellato dallo speciale albo dei cassazionisti.
Nella ordinanza si fanno anche degli esempi concreti scrivendo:
… va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 n 5 cpc, ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348ter u.co cpc che ne esclude la invocabilità oppure, come nel caso di specie, non seguito da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per la procedibilità del giudizio di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Praticamente si tratta della maggior parte dei casi di inammissibilità. Quindi il messaggio indiretto è: “Avvocati fate attenzione, perchè dopo le parti verranno da voi a chiedervi i danni”.
[…]
Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi”che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.
6.1. Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi”(Cass.SSUU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata l’art. 96 u.co cpc è stato inserito nell’elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
6.2. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 n 5 cpc, ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348ter u.co cpc che ne esclude la invocabilità oppure, come nel caso di specie, non seguito da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per la procedibilità del giudizio di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
6.3. Nel caso in esame, il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 369 co 2 n 2 cpc, oltre a determinare la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l’osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell’abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.
7. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d’ufficio, al pagamento in favore di ciascun contro ricorrente, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 1500,00,pari, all’incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.

Ultimi commenti