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CLICCA QUIQuando si attesta la conformità di una stampa ad un provvedimento presente nel fascicolo informatico si attesta la conformità di una copia analogica al corrispondente originale informatico e non viceversa.
Nel caso deciso da Cass. 14226/2019 il Collega ha purtroppo invertito i termini ed ha scritto che quella depositata era la “copia informatica conforme all’originale analogico dal quale è estratta”. Ha osservato la Corte che “il difensore, anche quando sia munito di procura (e l’avv. ……………., per quanto detto, non lo era), può giovarsi del potere di autentica a lui espressamente conferito dall’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. 18.10.2012 n. 179, solo quando intenda attestare la conformità all’originale d’un atto contenuto nel fascicolo informatico d’ufficio, o perché originariamente digitale, o perché digitalizzato dal cancelliere. L’avvocato anche munito di procura, per contro, non potrebbe mai attestare la conformità d’una copia cartacea all’originale parimenti cartaceo, giacché nessuna norma gli attribuisce questo potere”.
Che il principio sia corretto è indubbio; che si sia trattato di un errore materiale è altrettanto indubbio visto che un foglio di carta non può mai essere una “copia informatica”. Forse si poteva chiudere un occhio (anche se il ricorso sarebbe stato comunque rigettato nel merito).
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Salve, si dimentica evidenziare il travisamento della consulenza ctu secondo l’art 395 cpc…e quando non è argomento di discussione tra le parti….saluti