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CLICCA QUIAncora una volta la Corte (20694/2018) ribadisce un principio che dovrebbe essere chiaro: non si può impugnare il modo in cui il giudice di merito ha interpretato il contratto se, quella fornita, è una delle interpretazioni possibili, magari anche quella meno condivisibile. Difatti, in questo caso non vi può essere violazione di legge e più precisamente delle norme che governano l’intepretazione dei contratti.
L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cassazione civile, sez. 2, 06/12/2016, n. 24958Cass. 7500/2007; 24539/2009).
Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche, l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello è inappuntabile, giacchè, da un lato, non si prospetta la violazione ad alcun criterio ermeneutico legale, dall’altro, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.La corte territoriale ha esaminato il testo contrattuale, rilevando che l’obbligo di non edificare veniva assunto dai “venditori”, indice della natura personale dell’obbligazione; inoltre, mentre era espressamente riportata in contratto la servitù di acquedotto, non si faceva cenno ad alcuna servitus non aedificandi; infine, la clausola era inserita verso la fine del testo contrattuale dove erano previste altre due obbligazioni di natura personale, ovvero l’obbligo del compratore di mettere a dimora alberi di alto fusto e di aderire al consorzio per l’incremento e l’utilizzazione dell’arenile.
La Corte non ha considerato indice della realità dell’obbligazione la trascrizione del vincolo nel contratto del 15.6.1961, rilevando che esso non veniva più trascritto negli atti successivi.
Risulta dalla difesa della Boomerang (pag. 16 del controricorso) che venne trascritta la vendita ma non l’obbligo di non edificare, tanto che, dal dato testuale del contratto risultava solo la costituzione della servitù di acquedotto e non di altre servitù.
Effettivamente, se un contratto di compravendita prevede anche la costituzione di una servitù a favore di un terzo o dello stesso alienante devono chiedersi due separate iscrizioni: la prima per la compravendita e la seconda per la costituzione della servitù. La richiesta della trascrizione della sola compravendita, infatti, non è sufficiente a ricomprendere anche l’altra. Inoltre, nei successivi atti di trasferimento della proprietà non viene più menzionata la pretesa servitù.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, risulta dal testo della sentenza impugnata che nel contratto del 16.11.1984 tra i venditori Mo. e la società Mc Bell’s, le parti non facevano menzione ad alcuna servitù, limitandosi a prevedere che l’inedificabilità era legata a vincoli urbanistici, poichè, secondo il piano regolatore, l’area era destinata a servizi inerenti la spiaggia.
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