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Era molto più semplice ottenere la cassazione di una sentenza prima della modifica dell’art. 360 n. 5, c.p.c. La censura per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione consentiva un controllo più penetrante della motivazione della pronuncia impugnata.
E’ innegabile, invece, che ora le cose si sono fatte più complicate.
Ecco però un esempio in cui il motivo di ricorso è stato accolto.
Si discuteva della morte di un povero bambino che, sfuggito ai genitori, era finito sotto un trattore, all’interno di una azienda agricola.
I giudici di merito avevano escluso la colpa dell’agricoltore, affermando che il piccolo era finito improvvisamente ed imprevedibilmente sotto il trattore durante le operazioni di stoccaggio del grano.
I ricorrenti si dolgono del mancato esame, da parte della Corte territoriale, del fatto storico relativo alla posizione del cadavere del piccolo. Deducono, precisamente, che la Corte di merito aveva motivato sulla ricostruzione dei fatti senza prendere in alcun modo in considerazione la circostanza che, all’esito dell’incidente, il corpo esamine della piccola vittima giaceva fuori dall’area circoscritta destinata allo stoccaggio del cereale, ad una distanza di almeno otto metri dallo scivolo d’uscita della zona “franca” di manovra del trattore. Asserivano che l’esame di tale circostanza sarebbe stato decisivo in funzione di una diversa ricostruzione dei fatti dalla quale emergesse il carattere colposo della condotta tenuta dall’agricoltore, atteso che la vittima era deceduta per “arrotamento” da parte della ruota posteriore dell’imponente mezzo agricolo, sicché doveva escludersi che essa fosse stata sbalzata oltre il luogo dell’investimento e doveva invece reputarsi che questo si fosse verificato proprio nel punto preciso in cui il cadavere era stato successivamente rinvenuto; la debita considerazione della predetta circostanza avrebbe dunque consentito di ritenere accertato che l’incidente non si era verificato durante l’ininterrotto svolgimento delle continue manovre di avanzamento e retrocessione del mezzo funzionali alla pressatura del cereale, a seguito dell’imprevedibile e repentina invasione dell’area di stoccaggio da parte della piccola vittima, ma si era verificato al di fuori di tale area, dopo che il convenuto aveva concluso le predette operazioni ed aveva imprudentemente intrapreso una manovra di retromarcia per raggiungere la zona di parcheggio del mezzo, senza curarsi della vicina presenza dei visitatori e della possibilità che essi potessero trovarsi nella sua traiettoria. Evidenziavano, infine, che tanto la circostanza relativa alla localizzazione del cadavere al di fuori dell’area di stoccaggio (ad una considerevole distanza dalla stessa), quanto la circostanza relativa al decesso per “arrotamento”, avevano formato oggetto di discussione tra le parti, in quanto, per un verso, erano desumibili da atti di natura istruttoria debitamente prodotti nel fascicolo processuale (la planimetria redatta dai Carabinieri; i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese da M. Finazzi e delle dichiarazioni confessorie rese da R. V. Alborghetti; la comunicazione della notizia di reato e i relativi allegati, che avevano dato origine al parallelo processo penale a carico di L. Alborghetti); per altro verso erano stati oggetto di deduzioni difensive negli atti di parte, ed in particolare nelle comparse conclusionali e nelle memorie di repliche depositate nel grado di appello.
Per la Corte il motivo è fondato.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva escluso la colpa di L. Alborghetti sul rilievo che non potesse ritenersi accertato che l’incidente era avvenuto al di fuori dell’area di stoccaggio dopo la conclusione delle operazioni di pressatura del cerale, ma dovesse ritenersi piuttosto verosimile che il bambino avesse imprevedibilmente e repentinamente invaso la predetta area e fosse stato travolto durante l’ininterrotto svolgimento delle predette operazioni, che comportavano continue manovre di avanzamento e di retrocessione del mezzo agricolo. A tale ricostruzione dei fatti la Corte territoriale è approdata, come si è veduto, sulla base della considerazione delle risultanze istruttorie (in particolare delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni confessorie di R. V. Alborghetti) ma omettendo, indebitamente, di tenere nella sia pur minima considerazione la circostanza fattuale relativa alla localizzazione del cadavere, per come desumibile dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti.
Di tale circostanza fattuale – che integra un fatto storico secondario in quanto funzionale alla prova dei fatti (principali) costitutivi del diritto azionato (Cass. 29/07/2011, n. 16655) – non viene fatta alcuna menzione nella motivazione della sentenza impugnata, la quale non si chiede se il corpo del bambino si trovasse all’interno o all’esterno dell’area di stoccaggio, sebbene l’affermazione che esso era stato individuato ad una distanza di circa otto metri dallo scivolo di uscita dalla predetta area avesse formato oggetto della deposizione del teste M. Finazzi e sebbene la posizione del cadavere, per come individuata nella planimetria dei luoghi redatta dai Carabinieri, avesse formato oggetto di deduzione negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio di appello. L’omesso esame del predetto fatto storico, specificamente risultante dagli atti processuali, vizia irrimediabilmente la sentenza impugnata, in quanto la stessa ha escluso l’accertamento della condotta colposa dell’autore del fatto dannoso, proprio in ragione dell’impossibilità di dissipare l’incertezza in ordine alla localizzazione dell’incidente all’interno o all’esterno dell’area di stoccaggio; la considerazione della posizione del cadavere della vittima avrebbe quindi potuto assumere rilevanza decisiva in funzione dell’individuazione del punto esatto in cui l’incidente si era verificato e, conseguentemente, in funzione della formulazione o meno del giudizio di colpa nei confronti del convenuto.
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