Il controricorso

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(estratto dal mio ebook “Come affrontare il ricorso per cassazione civile”

La parte che riceve la notifica di un ricorso per cassazione ha tre possibilità: (1) rimanere inerte; (2) difendersi con un controricorso; (3) resistere al controricorso, proponendo altresì impugnazione incidentale.

Il controricorso trova la sua disciplina nell’articolo 370 del codice. Sebbene i requisiti di forma e contenuto siano attenuati rispetto al ricorso principale, ciò non di meno anche questo atto deve rispettare alcune regole.

La prima regola è che deve essere specifico e quindi contenere argomentazioni in difesa della decisione impugnata. È dunque inammissibile il controricorso che si limiti a prendere una posizione generica e che rinvii alla successiva memoria la specificazione dei contro-motivi[1]. In questo caso, inoltre, il controricorso non può essere considerato come atto in calce o in margine al quale poter conferire la procura al difensore per depositare la memoria[2] ovvero per partecipare alla discussione[3]. Di recente la S.C. ha altresì affermato che un controricorso generico non merita nemmeno di essere remunerato in caso di rigetto del ricorso principale[4].

Meno rigoroso è invece il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti. La Cassazione, infatti, afferma che in assenza di impugnazione incidentale non è necessario che il controricorso contenga un’autonoma esposizione, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli esposti nella sentenza impugnata oppure alla narrazione di essi contenuta nel ricorso[5].

Naturalmente, ai fini della sua ammissibilità è necessario che sia indirizzato alla Corte e che siano indicati i dati delle parti e la decisione impugnata. Al pari del ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale.

Soffermiamoci un momento sulla procura speciale. Questa dovrà essere rilasciata antecedentemente o contestualmente alla notificazione del controricorso e successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Sicché viene ritenuta non valida, e quindi inammissibile il controricorso, la procura apposta in calce al ricorso notificato, per la ragione che in questi casi non vi è prova che essa sia stata rilasciata contestualmente o antecedentemente alla notifica del controricorso (a meno che il ricorso con la procura in calce non sia notificato contestualmente al controricorso).

Ricordiamoci che l’art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dal 4 luglio 2009, mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si dovrà provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c.[6] .

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È legittimato a proporre controricorso la parte nei cui confronti è diretta l’impugnazione principale. Ciò implica che nei procedimenti litisconsortili con cause scindibili non tutte le parti vincitrici sono legittimate a contraddire in Cassazione.

Si pensi all’ipotesi in cui la Corte d’appello abbia confermato la sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dal cliente nei confronti del proprio commercialista e allo stesso tempo escluso l’esistenza di una copertura assicurativa del terzo verso il professionista. Il ricorso per cassazione del primo nei confronti del secondo, non legittima l’assicuratore vincitore a proporre controricorso per resistere al ricorso principale del cliente, in quanto in assenza di impugnazione incidentale del professionista, l’esclusione della garanzia assicurativa è coperta dal giudicato, con conseguente mancanza di interesse in capo all’assicuratore.

Facciamo ancora un esempio. L’originario convenuto, pur contestando il nesso di causalità e la colpa, aveva in origine chiamato in causa terzi, indicandoli come responsabili del danno. La sentenza accoglie la domanda dell’attore nei confronti dell’originario convenuto, indicato come unico responsabile, assolvendo pertanto i terzi. Il convenuto propone ricorso per cassazione censurando la sentenza nella sola parte in cui ha riconosciuto l’esistenza del nesso di causalità. In questo caso, pur dovendosi notificare il ricorso a tutte le parti (litis denuntiatio), l’unico legittimato a proporre controricorso è il solo attore-appellato vincitore, in quanto il contenuto del ricorso – limitato alla questione del nesso di causalità – ha fatto passare in giudicato la statuizione relativa all’assenza di responsabilità dei terzi. Sicché, qualora questi decidessero di resistere con controricorso, la Corte dovrebbe dichiarare l’inammissibilità del loro atto per difetto di interesse.

Vediamo ora le ipotesi di successione. Anche il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. è legittimato a proporre controricorso qualora non si sia costituito il dante causa, a tutela del suo diritto di difesa[7]. Del pari,  anche il successore a titolo universale può proporre controricorso[8], ciò pur sempre a condizione che il controricorso sia ritualmente notificato alle altre parti per l’instaurazione del contraddittorio, con deposito documentazione a prova della successione[9].

Il litisconsorte che riceve la notifica del ricorso potrebbe avere un interesse collimante con quello del ricorrente principale. Si tratta allora di stabilire quale forma debba rivestire l’atto con cui partecipa al giudizio di cassazione.

Secondo un più risalente orientamento, la parte cui sia stato notificato ricorso in Cassazione, se vuole aderirvi, deve proporre impugnazione incidentale, stante l’inammissibilità del controricorso adesivo[10]. Più di recente, invece, è stato affermato che quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale[11].

Ma non è finita. Vi è un terzo orientamento, secondo cui l’atto denominato controricorso che aderisca al ricorso principale, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva. Ovviamente, ciò non esclude che il ricorso incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che sia stato rispettato per la sua proposizione il termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.

In buona sostanza, secondo il primo orientamento un atto denominato controricorso sarebbe inammissibile; per il secondo orientamento, invece, la costituzione è processualmente valida; per il terzo, si verifica una conversione del controricorso in ricorso incidentale adesivo.

Esaminando la giurisprudenza più recente appaiono nettamente prevalenti il secondo e terzo orientamento, con una importante conseguenza: in caso di rigetto nel merito o in rito del ricorso principale, il controricorrente adesivo, a differenza del ricorrente incidentale adesivo, solitamente non viene condannato in solido con il ricorrente principale a pagare le spese del controricorrente vincitore.

Ai sensi del primo comma dell’art. 371 c.p.c., il controricorrente ha l’onere di proporre impugnazione incidentale direttamente nel controricorso. In tal caso, l’atto dovrà presentare tutti i requisiti di forma e contenuto richiesti per il ricorso e quindi, in particolare, l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui cui l’impugnazione si fonda con l’indicazione delle norme di diritto violate, indicando gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda.

A sua volta, il ricorrente principale potrà resistere all’impugnazione incidentale mediante controricorso da notificare entro il termine di 20gg dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso incidentale, ex art. 371, 4° co. c.p.c.

L’impugnazione del controricorrente sarà considerata tardiva, ex art. 334 c.p.c., qualora la notifica del controricorso avvenga dopo il passaggio in giudicato della decisione impugnata. In questo caso, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso principale travolgerà anche quello incidentale. Al contrario, la mera rinuncia al ricorso principale non impedisce l’esame della impugnazione incidentale tardiva[12]. In caso di inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale, il ricorrente principale verrà condannato al pagamento delle spese nei confronti dell’impugnante incidentale tardivo e al versamento del contributo unificato[13].

L’interesse a proporre impugnazione incidentale nasce da una situazione di soccombenza teorica o pratica. Ad esempio, il giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, ma ha comunque rigettato la domanda del creditore per altra ragione.

Si supponga che il giudice abbia rigettato la domanda dell’attore e, allo stesso tempo, respinto alcune eccezioni sollevate dal debitore convenuto, ad esempio quella di prescrizione. L’eventuale ricorso principale del convenuto sull’eccezione di prescrizione sarebbe dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Tuttavia, detto interesse potrebbe attualizzarsi per effetto della impugnazione incidentale del creditore soccombente. In questo caso, il ricorso principale si converte in impugnazione incidentale condizionata.

Qualora, invece,  l’impugnazione incidentale condizionata sia contenuta nel controricorso, il suo esame preliminare o postergato dipenderà dal contenuto della decisione impugnata. Rimaniamo sull’esempio della prescrizione: se il giudice non si è pronunciato tout court sull’eccezione, la Corte esaminerà con precedenza l’impugnazione incidentale contenuta nel controricorso. Se, invece, una motivazione vi è stata, l’impugnazione incidentale verrà esaminata solo qualora il ricorso principale risulti fondato[14]. Il principio trova deroga nell’ipotesi in cui la questione condizionata sia di facile soluzione e in grado di assorbire il ricorso principale (c.d. ragione più liquida)[15].

Non può parlarsi di soccombenza e quindi di interesse all’impugnazione condizionata, in caso di assorbimento di questioni; in caso di annullamento, il controricorrente potrà sottoporle nuovamente al giudice del rinvio[16].

Sotto il profilo di tecnica redazionale va osservato che la parte non ha alcun onere di specificare la natura condizionata dell’impugnazione[17].

Non di rado accade che la parte intimata anziché notificare il controricorso notifichi a sua volta un altro ricorso. Ciò non sarebbe corretto, atteso che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest’ultima modalità non viene considerata essenziale dalla Corte, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi.

Questo principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione[18].

Per i ricorsi notificati dal 30 ottobre 2016 in poi, è principio consolidato quello per cui alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l’adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c., sicché la memoria depositata da chi si era costituito ai soli fini di partecipare all’udienza di discussione va considerata inammissibile[19].

Come è noto, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado in quanto rimaste assorbite[20], a meno che si tratti di domande o di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.

Tuttavia, non è sufficiente nel giudizio di cassazione della sentenza che abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, la mera riproposizione nel controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, non soggetto alla disciplina dettata per l’appello dall’art. 346 c.p.c., pone a carico dell’intimato l’onere dell’impugnazione, con ricorso incidentale, anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica[21].

Solitamente si afferma che il controricorso vada notificato entro 40 gg dalla notifica del ricorso principale. In realtà, il termine è di 20gg dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso che, per effetto dei sabati o dei giorni festivi, potrebbe avvenire anche dopo tale termine. Se, ad esempio, per il ricorrente il ventesimo giorno cade di sabato, il deposito del ricorso principale potrà avvenire sino al lunedì successivo e quindi solo da tale momento decorrerà il termine di 20gg per la notifica del controricorso[22].

Ai fini del suddetto calcolo è indifferente la data di effettivo deposito del ricorso principale, per cui anche qualora il ricorrente abbia depositato il ricorso dopo pochi giorni dalla notifica, per il controricorrente il termine sarà sempre di 20gg dalla scadenza.

Il controricorso va notificato nel domicilio eletto nel comune di Roma oppure all’indirizzo PEC indicato dal ricorrente principale. È possibile notificare direttamente in cancelleria qualora non siano rispettati gli oneri previsti dall’art. 366, 2° co., il quale come abbiamo già visto stabilisce che “Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.

Spesso ci si chiede se la notifica telematica possa avvenire anche nei casi in cui il ricorrente abbia indicato il solo domicilio fisico. Cass. n. 3685/2021 ha affermato che la notificazione del controricorso è validamente effettuata all’indirizzo PEC indicato dal difensore del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria, giacché, a seguito dell’introduzione dell’ art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato è dotato. Ciò significa che il ricorrente non può dolersi del fatto che gli sia stato notificato il controricorso a mezzo PEC, anche qualora non abbia indicato tout court nel ricorso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Nell’ipotesi in cui la notifica del controricorso non sia andata a buon fine a causa dell’erronea indicazione (meramente colposa ovvero consapevolmente ingannevole) del proprio domicilio da parte del ricorrente, il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l’inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un’oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall’art. 153 c.p.c., e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (art. 19 TUE, art. 263 TFUE e art. 6 CEDU), oltre che dell’obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.). Il presupposto della scusabilità dell’errore, in tale specifica fattispecie, è stato dunque ravvisato nell’affidamento incolpevole del notificante sulle indicazioni, colpevolmente inesatte o dolosamente ingannevoli, della parte avversa[23].

Il controricorso deve essere notificato alla controparte, non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la cancelleria[24].

La tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non ne determina l’inammissibilità qualora esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi contraddittori[25].

Il controricorso e tutti gli allegati andranno depositati entro 20gg dalla notifica al ricorrente principale. La conseguenza che deriva dall’omissione è l’improcedibilità del controricorso medesimo[26] nonché l’inammissibilità delle successive memorie[27].

Ove il ricorso per cassazione sia stato notificato due volte alla stessa parte, per essere poi tempestivamente depositato solo dopo la seconda notificazione, è con riferimento a quest’ultima che decorre il termine per la notificazione del controricorso, dal momento che solo in tale momento può dirsi sorto l’interesse a contraddire, anche al solo fine di eccepire un motivo di improcedibilità, potendosi prima fare affidamento sul fatto che, in mancanza di tempestivo deposito dopo la prima notificazione, la causa non sarebbe stata coltivata[28].

Può accadere che dopo la notifica del ricorso il ricorrente non provveda al suo deposito. In tal caso, il controricorrente ha il potere di richiedere l’iscrizione a ruolo per farne dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’ art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione[29].

Per il deposito del controricorso si veda quanto già scritto a proposito del ricorso.

In caso di ricorso incidentale non è necessario produrre una copia autentica del provvedimento impugnato, qualora vi abbia già provveduto il ricorrente principale. Come pure non è necessario depositare nuovamente l’istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 u.c. c.p.c.

Unitamente al controricorso andranno depositati gli atti e i documenti su cui il controricorso si fonda. Qui bisogna fare una distinzione. Nel controricorso semplice raramente vi è la necessità di produrre atti o documenti e dunque non è indispensabile nemmeno depositare i fascicoli di parte dei gradi precedenti. Al contrario, in caso di controricorso con impugnazione incidentale dovranno necessariamente essere depositati gli atti e i documenti richiamati nei motivi di ricorso.


[1] Cass. 4819/2012.

[2] Cass. 6222/2012.

[3] Cass. 19661/2003.

[4] Cass. 1474/2022.

[5] Cass. 6550/2019.

[6] Cass. 12434/2022.

[7] Cass. n. 9813/2018; Cass. n. 15256/2017; Cass. n. 11638/2016; Cass. n. 11375/2010.

[8] Cass. n. 13288/2015; Cass. n. 6225/2015; Cass. n. 5217/2015; Cass. n. 7441/2011

[9] Cass. n. 4467/2011, in tema di successione a titolo particolare; Cass. n. 7441/2011, in tema di quella a titolo universale; per entrambe, in obiter, v. pure Cass. S.U., n. 26145/2017;Cass. n. 2607/2019

[10] Cass. 28052/2008.

[11] Cass. 10329/2016.

[12] Cass. 13888/2022.

[13] Cass. 1154/2022.

[14] Cass. 3935/2022.

[15] Cass. 14039/2021.

[16] Cass. 31840/2021.

[17] Cass. 22055/2020.

[18] Cass. 36057/2021.

[19] Cass. 34791/2021.

[20] Cass. 25840/2021.

[21] Cass. 33109/2021.

[22] Cass. n. 21105/2014; Cass. n. 13201/2006.

[23] Cass. 1784/2022.

[24] Cass. n. 25735/2014; Cass. n. 22928/2008.

[25] Cass. 25498/2021.

[26] Cass. 18091/2005.

[27] Cass. 27140/2017.

[28] Cass. 8674/2022.

[29] Cass. 27571/2020.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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