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La parte che riceve la notifica di un ricorso per cassazione ha tre possibilità: (1) rimanere inerte, (2) difendersi con un controricorso, (3) resistere al controricorso e a sua volta proporre ricorso incidentale.
Analizziamo il controricorso. Il controricorso trova la sua disciplina nell’articolo 370 del codice. Altro non è che una risposta al ricorso principale.
Sebbene i requisiti di forma e contenuto il controricorso siano attenuati rispetto al ricorso principale, ciò non di meno anche il controricorso deve rispettare alcune regole.
La prima regola è che anche il controricorso deve essere specifico e quindi contenere argomentazioni a sostegno della posizione difensiva. E’ dunque inammissibile un controricorso che si limiti a prendere una posizione generica, che rinvii alla successiva memoria la specificazione dei motivi (Cass.4819/2012).
In questo caso il controricorso non può essere considerato come atto in calce o in margine al quale poter conferire la procura al difensore per depositare la memoria (Cass. 6222/2012) ovvero per partecipare alla discussione (Cass.sezioni unite 19.661/2003).
Meno rigoroso e invece il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti. La Cassazione afferma che non è necessario che esso contenga un’autonoma esposizione ma è sufficiente che faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata oppure alla narrazione di essi contenuta nel ricorso.
L’articolo 370, peraltro, richiama il disposto dell’articolo 366 e quindi ai fini della sua ammissibilità e necessario che sia indirizzato alla Corte, che siano indicate le parti e la sentenza impugnata. Anche il controricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale.
Occorre soffermarsi sulla procura speciale. Questa dovrà essere rilasciata antecedentemente o contestualmente alla notificazione del controricorso e successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Sicché viene ritenuta non valida e quindi inammissibile il controricorso la procura apposta in calce al ricorso notificato. Difatti, in questi casi non vi è prova che la procura sia stata rilasciata contestualmente o antecedentemente alla notifica del ricorso.
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