Il controricorso adesivo

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Il litisconsorte che riceve la notifica del ricorso potrebbe avere un interesse collimante con quello del ricorrente principale. Si tratta allora di stabilire quale forma debba rivestire l’atto con cui partecipa al giudizio di cassazione.

Secondo un più risalente orientamento, la parte cui sia stato notificato ricorso in Cassazione, se vuole aderirvi, deve proporre impugnazione incidentale, stante la inammissibilità del controricorso adesivo[1]. Più di recente, invece, è stato affermato che quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale[2].

Ma non è finita. Vi è un terzo orientamento, secondo cui l’atto denominato controricorso che aderisca al ricorso principale, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva. Ovviamente, ciò non esclude che il ricorso incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che sia stato rispettato per la sua proposizione il termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.

In buona sostanza, secondo il primo orientamento un atto denominato controricorso sarebbe inammissibile; per il secondo orientamento, invece, la costituzione è processualmente valida; per il terzo, si verifica una conversione del controricorso in ricorso incidentale adesivo.

Esaminando la giurisprudenza più recente appaiono nettamente prevalenti il secondo e terzo orientamento, con una importante conseguenza: in caso di rigetto nel merito o in rito del ricorso principale, il controricorrente adesivo, a differenza del ricorrente incidentale adesivo, solitamente non viene condannato in solido con il ricorrente principale a pagare le spese del controricorrente vincitore.


[1] Cass. 28052/2008.

[2] Cass. 10329/2016.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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