In Cass. 33330/2022 il co-intimato Caio aveva qualificato come controricorso quello che, in realtà, era un ricorso adesivo a quello proposto dal ricorrente Tizio (tanto che Caio, oltre ad aderire ai due motivi di impugnazione da questo proposti, svolgeva un terzo motivo con cui chiedeva di trarre, dall’auspicata cassazione della sentenza, le dovute conseguenze in punto di spese di lite).
La Corte ha dichiarato tale ricorso inammissibile per intempestività, giacché notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. (pur prorogato per l’operatività della sospensione feriale dei termini e di quella per la “emergenza Covid 19”).
Difatti, ha osservato la Corte, le “regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., che in base al combinato disposto di cui
agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale — neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest’ultimo — che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 22 dicembre 2021, n. 41254, Rv. 663463 -01).

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