Estratto dalla rassegna 2021 dell’Ufficio del Massimario – Cons. dott. Salvatore Saija
In tema di protezione internazionale, si segnala Sez. 1, n. 00899/2021, Dell’Orfano, Rv. 660278-01, secondo cui è inammissibile il motivo con il quale si censuri l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d’ufficio, ove il motivo stesso non indichi in quale modo l’omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità.
Interessante, in tema di impugnazione di lodo arbitrale per nullità, è anche Sez. 1, n. 14041/2021, Marulli, Rv. 661492-01, secondo cui la prospettazione “a grappolo” di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e – indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata – sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall’art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità nell’esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di doglianza.
Nello stesso senso, Sez. 1, n. 39169/2021, Scotti, Rv. 663425 – 02, ha affermato che l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.
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Per contro, Sez. 6-L, n. 36881/2021, Amendola F., Rv. 662938-01, ha ritenuto l’inammissibilità del motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità.
Ancora sul tema, Sez. 5, n. 06150/2021, Putaturo Donato Viscido di Nocera, Rv. 660696-01, ha affermato che è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo previgente), mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
In ambito di revocazione, Sez. 6-2, n. 26161/2021, Varrone, Rv. 662332-01, ha affermato che il ricorso è soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU e, dall’altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.
Per quanto concerne la procura speciale, che deve essere indicata ex art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c., e di cui deve essere comunque munito l’avvocato che sottoscrive il ricorso o il controricorso, ex artt. 365 e 370 c.p.c., si segnala anzitutto la recentissima Sez. U, n. 35466/2021, Graziosi, Rv. 662974-01, che – risolvendo il contrasto di giurisprudenza sul punto – ha affermato che la procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell’atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell’originale.
Ancora sul piano generale, Sez. 3, n. 15706/2021, Valle, Rv. 66 1629-01, ha ribadito che la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all’atto della notificazione dell’impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. Peculiare, com’è noto, è la disciplina in tema di protezione internazionale; al riguardo, si segnala Sez. 1, n. 02955/2021, Campese, Rv. 660564-01, che ha affermato che, ai sensi dell’articolo 35 bis, comma 13, del d.lgs n. 25 del 2008, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie allegata all’atto) indichi, quale sua data di conferimento, un giorno anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione certificatore la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria (conf., Sez. U, n. 15177/2021, Conti, Rv. 661387-01).
Sempre in tema di protezione internazionale, si veda, però, Sez. L, n. 31191/2021, Cinque, Rv. 662994-01, secondo cui deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione “nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione”, senza altro elemento identificativo; ne consegue l’inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore.
Non provoca la nullità della procura – secondo Sez. 1, n. 05067/2021, Scalia, Rv. 660519-01 – l’errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura stessa, restando esclusa una insuperabile incertezza sull’identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell’atto difensivo e nella stessa procura speciale.
Ancora, Sez. 6-3, n. 09862/2021, Dell’Utri, Rv. 661142-01, ha rilevato che il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l’attività processuale compiuta va riferita in ragione dell’effettivo rilascio della detta procura.
Sempre a tal ultimo riguardo, Sez. U, n. 15177/2021, Conti, Rv. 661387-02, ha affermato che il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.
Le spese vanno invece poste a carico del difensore – secondo Sez. 5, n. 17360/2021, Fanticini, Rv. 661475-01 – ove l’inammissibilità del ricorso per cassazione sia proposto dall’ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell’impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante.
Questione diversa, seppur connessa (occorrendo pur sempre che la procura speciale sia rilasciata da soggetto dotato della necessaria capacità), è quella decisa da Sez. 5, n. 00576/2021, Dell’Orfano, Rv. 660237-01, che ha ribadito il costante orientamento secondo cui il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità (conf., Sez. 3, n. 24893/2021, Scrima, Rv. 662207-01).
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