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Il ricorso per cassazione è certamente l’atto più difficile per un avvocato. Non è un caso che ogni anno migliaia e migliaia di ricorsi vengono dichiarati inammissibili e improcedibili per molteplici ragioni:
- tardività della notifica
- tardività dell’iscrizione a ruolo
- deposito di documenti essenziali oltre il termine di 20 gg
- mancata autenticazione della sentenza impugnata, ivi compresa quella ricevuta mediante pec;
- mancata autenticazione del ricorso e degli allegati notificati a mezzo pec.
- ecc.
Poi ci sono i vizi legati ai motivi. Quello più frequente riguarda l’errata deduzione del vizio di violazione/falsa applicazione di legge (360 n. 3). Il caso tipico è questo: il ricorrente censura il modo in cui il giudice di merito ha ricostruito il fatto.
Facciamo un esempio. Se il giudice nega l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. in quanto è risultata provata la totale responsabilità di Tizio, quest’ultimo non può denunciare la violazione di legge, perchè a monte c’è la contestazione della ricostruzione del fatto, da cui è derivata la violazione/falsa applicazione di legge. Pertanto l’oggetto della critica deve essere la ricostruzione del fatto, ammesso che vi siano elementi per farlo.
Supponiamo che il giudice di merito abbia completamente omesso di valutare la dichiarazione confessoria fatta dal conducente del velocipede antagonista. In questo caso, la sentenza andrà censurata in relazione all’art. 360 n. 5, per aver omesso di valutare un fatto decisivo (sempre che sia stato oggetto di discussione).
Facciamo un altro esempio. Il giudice motiva così: “la responsabilità in ordine all’accadimento del sinistro va ascritta integralmente a Tizio, in quanto così si ricava dall’istruttoria“. In questo caso, la motivazione è nulla perchè meramente apparente e quindi la sentenza andrà censurata ex art. 360 n. 4.
E per finire facciamo un esempio di omessa applicazione dell’art. 2054 c.c. Il giudice di merito, pur senza accertare la responsabilità dei conducenti dei veicoli, afferma: “è noto che ai sensi dell’art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi. Tizio non ha dimostrato che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere interamente a Caio, pertanto la sua domanda deve essere rigettata“. Il giudice ha falsamente applicato l’art. 2697 c.c. ad una fattispecie che non le è propria, in quanto in caso di scontro tra veicoli, si presume la colpa di entrambi i conducenti se non si prova la responsabilità esclusiva di uno di essi.
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