Mi occuperò oggi della questione delle memorie nel caso in cui il controricorso:
- a) non sia stato notificato;
- b) sia stato notificato tardivamente;
- c) sia invalido;
- d) sia stato depositato tardivamente.
Al riguardo occorre distinguere se il ricorso principale sia stato depositato prima o dopo il 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore della legge 197/2016 di conversione del d.l. 168/2016 che ha introdotto il rito camerale generalizzato.
Ricorsi ante 30 ottobre 2016: il deposito delle memorie sarà sempre possibile
Ricorsi post 30 ottobre 2016: nei casi sub a), b), c) e d) le memorie non saranno mai ammesse, ma sarà possibile partecipare alla discussione orale qualora venga fissata la pubblica udienza.
D’altra parte l’art. 370 c.p.c. è chiarissimo: in caso di mancata notificazione del controricorso, il controricorrente non può depositare memorie.
L’eccezione, per i ricorsi ante 30 ottobre 2016, è stata prevista dalla Corte per evitare l’effetto (nocivo a) sorpresa, tenuto conto che la cameralizzazione è divenuta il procedimento ordinario anche per i ricorsi “vecchi”. Sicchè, l’intimato che avesse ritenuto di non notificare il controricorso ma di partecipare solo alla discussione orale, si sarebbe trovato spiazzato, con violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost.
Ma a partire dal 30 ottobre 2016 questa esigenza di garanzia non c’è più, in quanto la pubblica udienza è divenuta eccezionale, per cui l’intimato ha l’onere di depositare il controricorso se vuole contraddire.
Quanto sopra è stato di recente ribadito da Cass. 23921/2020.
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