Una volta cassata con rinvio la sentenza impugnata, il giudizio deve essere riassunto entro il termine di 3 mesi.
L’art. 393 c.p.c. stabilisce che in mancanza di riassunzione o in caso di successiva estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue.
In che senso si estingue “l’intero processo”?
Quanto all’interpretazione dell’art. 393 c.p.c. e all’ambito dell’effetto estintivo sul processo la Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che proprio dall’art. 393 c.p.c. deriva la regola per la quale in caso di estinzione del giudizio di rinvio la sentenza di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche rispetto ad un processo futuro con le stesse parti e lo stesso oggetto (cfr. Cass. 6712/2001).
Con l’estinzione vengono travolti solo i provvedimenti che dalla sentenza cassata dipendono ed è solo questo il significato della previsione di estinzione dell’intero processo contenuta nell’art. 393 c.p.c. per il caso di estinzione del giudizio di rinvio.
Sì è infatti efficacemente osservato che questa previsione non può significare che l’effetto estintivo possa colpire più di quanto ha formato oggetto dell’impugnazione in sede di legittimità ovvero della pronuncia di accoglimento con rinvio della Cassazione (cfr. Cass. 14927/2012 e, ivi, il richiamo a Cass. n. 11296/94).
Nella giurisprudenza della Corte si è ulteriormente rilevato che “la pronuncia di annullamento produce i suoi effetti soltanto sulle parti della sentenza impugnata, in relazione alle quali essa è operante,ossia soltanto sulle parti cassate, i capi di pronuncia non cassati non sono travolti ed acquistano autorità di cosa giudicata, tranne che siano dipendenti dai capi cassati; i capi della sentenza impugnata, non cassati ed indipendenti dai capi cassati, non sono travolti quindi dall’estinzione del giudizio” (così Cass. 846/1965, da ultimo richiamata anche da Cass. 14927/2012 cit.).
Questa conclusione trova il suo fondamento giuridico sia nell’art. 336 c.p.c., comma 1 (che limita l’effetto della riforma della cassazione parziale alle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata) sia nel principio della formazione progressiva dei giudicato (cfr. Cass. n. 6712/01).
Ad esempio, in caso di estinzione del giudizio di rinvio sul quantum debeatur, non è dubitabile che l’accertamento dell’an costituisca un capo della pronuncia che non è dipendente dalla parte riformata e che risolve una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un “decisum” del tutto indipendente.
Pertanto, in caso di estinzione del giudizio di rinvio sul quantum, il creditore potrà introdurre una nuova azione ove nel frattempo non prescritta.

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