Documenti prodotti tardivamente e ricorso per cassazione

Avatar photo

Nel ricorso sfociato nell’ordinanza n. 19484/2022 della Corte di Cassazione era stata denunciata l’utilizzazione di documenti prodotti tardivamente in primo grado, senza che il ricorso avesse chiarito se la tardività della produzione – già sottoposta al vaglio del giudice di pace, che aveva parimenti respinto l’opposizione – avesse costituito oggetto dei motivi di appello, trattandosi di vizio processuale suscettibile di conversione in motivo di gravame.

Di tale questione, infatti, la sentenza impugnata non faceva alcuna menzione, pertanto l’esame della questione era preclusa in Cassazione senza la dimostrazione della trattazione in appello.

Il ricorrente evidenziava che il vizio dell’irritualità delle produzioni in primo grado sarebbe stato rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione.

La Corte ha però ribadito il principio secondo cui la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell’art. 161 c.p.c., della conversione delle ragioni d’invalidità in motivo d’impugnazione (Cass. 20678/2016).

Ha precisato la S.C. che la pronuncia d’ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività (quale, appunto, il tempestivo deposito dei documenti) – in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità “in ogni stato e grado” ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale – deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata.

Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d’ufficio sulla questione, resta precluso l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di Cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall’art. 161 c.p.c. e ciò anche quando risultino violate in primo grado preclusioni preposte ad attuare la celere definizione e la concentrazione del giudizio (Cass. 6762/2021 in merito all’impossibilità di rilevare d’ufficio in appello, la tardività della formulazione di un’eccezione in senso stretto; Cass. 10088/2016).

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

 Contatti.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*