Nel caso deciso da Cass. 23434/2024, il ricorso, depositato in via telematica il 26 aprile 2022, era stato rifiutato dal sistema con la motivazione che “il messaggio non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato”, essendo stato accertato che “il mittente non è autorizzato al processo telematico”.
Dopo aver chiesto informazioni, la difesa del ricorrente ha quindi provveduto ad un nuovo deposito il 2 maggio 2022, a seguito del quale è stato inviato un messaggio di posta elettronica certificata, in cui è stato chiarito che in realtà il precedente deposito “è stato rifiutato per la presenza di un errore fatale di natura telematica che ne impedisce l’accettazione”: sulla base di tali elementi, la difesa del ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per il deposito del ricorso, al fine di evitare la dichiarazione d’improcedibilità della impugnazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, avuto riguardo al chiarimento fornito dalla Cancelleria, in conformità del principio, ripetutamente affermato in tema di deposito telematico di atti processuali, secondo cui l'”errore fatale” che ne abbia determinato l’esito negativo non è necessariamente ascrivibile a colpa del mittente, ma esprime soltanto l’impossibilità di caricare l’atto nel fascicolo telematico, che impedisce al cancelliere l’accettazione del deposito, e consente quindi la rimessione in termini, escludendo la produzione di effetti invalidanti, quando, come nella specie, vi sia stato il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della rinnovazione del deposito entro il tempo ragionevolmente necessario per svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (cfr. Cass., Sez. 12/01/ 2024, n. 1348; Cass., Sez. VI, 5/01/2023, n. 238).
Come consiglio sempre, infatti, non si deve aspettare di essere rimessi in termini, bensì effettuare un nuovo deposito nel più breve tempo possibile.
La supervisione del ricorso per cassazione.
I miei ricorsi pendenti e decisi
“non si deve aspettare di essere rimessi in termini, bensì effettuare un nuovo deposito nel più breve tempo possibile”, parole sante. Per esempio, ho assistito personalmente ad un caso in cui la controparte ha subito il rigetto di una domanda per non tempestivamente sanato la procura alle liti a fronte di una eccezione di parte. In particolare ha optato per una richiesta di rimessione in termini 182 co.2 cpc senza contestuale produzione della procura alle liti corretta.