Nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto 27 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia, con il quale è stata disposta, dal 31 marzo 2021, l’attivazione presso il settore civile della Corte di Cassazione, del servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti.
Obbligo o facoltà?
Il dubbio nasce dal comma 2 dell’articolo 221 del decreto legge 34/2020 il quale dispone che “Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all’articolo 16 bis, comma 1 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”.
Tuttavia il comma 5 stabilisce: “5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati PUO’ AVVENIRE in modalità telematica nel rispetto ….”.
Come si vede la norma è chiara; dice “può avvenire” e non “deve avvenire”. Dello stesso avviso è uno dei massimi esperti di PCT, Maurizio Reale, che in un articolo apparso su Quotidiano Giuridico si è espresso nel senso della facoltà.
Tuttavia, fino al 30/4/2021 (data di proroga dell’obbligo di deposito telematico) forse è meglio depositare telematicamente i ricorsi ed i controricorsi, visto che è già capitato in passato che nelle mani della giurisprudenza il “può” è diventato magicamente un “deve”.
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