Il controricorso deve essere notificato entro 40 gg dalla notifica del ricorso principale, in quanto si propone entro 20 gg dalla scadenza del deposito del ricorso che, a sua volta, deve avvenire entro 20 gg dalla notificazione.
Vi è però un caso in cui il controricorso può essere notificato “tardivamente” rispetto alla notifica del ricorso principale ed essere comunque “tempestivo”.
CLICCA QUIÈ il caso del ricorso la cui notifica sia nulla, come ad esempio nella ipotesi in cui sia proposto presso un Ministero e notificato presso l’Avvocatura Distrettuale, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
In tal caso la notifica è nulla, tuttavia il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
E però, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell’inefficacia della notifica dell’atto introduttivo (Cass. 28/07/1997, n. 7033; Cass. 12/03/2015, n. 4977).
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