Spesso mi viene chiesto se i termini per la notifica e il deposito del controricorso siano sospesi durante il periodo feriale, cioè dal 1 al 31 agosto (così dal 1° gennaio 2015).
La risposta è semplice: dipende.
In base all’art. 92 – affari civili nel periodo feriale dei magistrati – del r.d. 30 gennaio 1941, n.12, durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative a:
- alimenti;
- procedimenti cautelari;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di interdizione;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di inabilitazione;
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di sfratto;
- procedimenti di opposizione all’esecuzione;
- procedimenti di opposizione relativi alla dichiarazione di fallimento;
- procedimenti relativi alla revoca di fallimento;
- cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.
Pertanto, la parte intimata dovrà verificare se la materia rientra nell’elenco, oppure l’esistenza della dichiarazione di urgenza.
Supponiamo che il ricorso sia stato notificato il 2 luglio e che si applichi la sospensione feriale.
Dobbiamo anzitutto calcolare il termine per il deposito del ricorso che è il 22 luglio.
Dal 22 luglio dobbiamo calcolare 20 giorni e quindi il termine per la notifica del controricorso scadrà il giorno 11 settembre (9gg di luglio + 11 di settembre = 20 gg).
Facciamo ora lo stesso esempio senza sospensione feriale.
Dal 22 luglio (scadenza del deposito del ricorso) calcoliamo 20gg e quindi il controricorso, non soggetto a sospensione feriale, dovrà essere notificato entro il giorno 11 agosto.
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