Cattiva tecnica redazionale: ricorso per cassazione inammissibile

Mirco Minardi

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Ancora un caso di inammissibilità di un ricorso per Cassazione, questa volta a causa del modo in cui sono stati indicati i documenti, nonchè per la genericità del motivo (Cass. 9197/2018).

E’ principio consolidato di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:
a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel suo fascicolo, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che questo è stato prodotto indicando altresì la sede in cui il documento è rinvenibile;
b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;
c) qualora si tratti di documento -non prodotto nelle fasi di merito- relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Premessi tali principi, cui il collegio intende dare continuità, si rileva che, in seno al ricorso:
a) non si rinviene alcun riferimento al contenuto e al tenore della domanda;
b) non vi è cenno alcuno al contenuto delle difese avversarie e delle conseguenti contestazioni;
c) nulla si dice sul tenore della sentenza di primo grado, sui motivi di appello ed infine sulle ragioni della decisione.

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n.19069/2011).

Sotto altro profilo, si rileva poi la assoluta e irredimibile genericità dell’esposizione dei motivi di ricorso, in violazione del consolidato principio a mente del quale, nel giudizio di legittimità, e onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono, pertanto, inammissibili quei motivi che, come quelli in esame, non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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