Con ordinanza n. 7877 del 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’ampia ricognizione dei presupposti che rendono ammissibile la revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 391-bis c.p.c. nel giudizio di legittimità.
Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata:
- L’errore deve essere di fatto e non di diritto, ovvero una svista percettiva immediatamente e obiettivamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto documentalmente escluso o accertato dagli atti di causa, senza che siano necessarie indagini interpretative o valutative (Cass. SS.UU. n. 31032/2019).
- L’errore deve essere essenziale e decisivo, tale che, in sua assenza, la sentenza avrebbe avuto contenuto diverso (Cass. n. 16439/2021).
- Deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, oggetto dell’esame diretto della Corte, e non atti o vizi di merito che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede (Cass. n. 26643/2018).
- Il fatto erroneamente considerato non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti: se un punto è stato introdotto in giudizio da una delle parti o oggetto di potere officioso del giudice, esso diviene automaticamente “controverso” ed esclude la possibilità di revocazione (Cass. n. 7435/2023).
- Sono esclusi dall’ambito dell’errore revocatorio: – l’error iuris, anche ove derivi da falsa percezione della norma; – l’errata interpretazione dei motivi di ricorso; – ogni errore che implichi una valutazione discrezionale delle risultanze processuali (Cass. n. 4584/2020; Cass. n. 10179/2020).
- Non può configurarsi errore revocatorio neppure con riguardo: – alla valutazione sull’autosufficienza, specificità e tassatività dei motivi di ricorso; – alla ricostruzione della ratio decidendi della sentenza impugnata.
La pronuncia ribadisce, dunque, che la revocazione per errore di fatto costituisce rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, rigorosamente circoscritto ai casi di errori percettivi oggettivamente riscontrabili e non suscettibili di valutazione.
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