Avvocati senza procura ricorrono in cassazione: pagano loro le spese

Mirco Minardi

La Suprema Corte (938/2023) ha dichiarato inammissibile un ricorso in quanto privo di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. Era la stesso, ricorrente ad affermare nell’epigrafe del ricorso che era stato proposto “in virtù di procura in calce al ricorso in appello”.

Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. In materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020).

Avuto riguardo a quanto dedotto in memoria, la Corte ha rilevato, inoltre che, come da attestazione di cancelleria del 15.12.2022, non risultava depositato agli atti l’originale della procura speciale conferita agli Avv.ti Tizio e Caio dalla sig.ra I.S. né tantomeno la copia della detta procura allegata alla memoria poteva assumere una valenza sanante ex art. 182 c.p.c.; ciò in ossequio alla giurisprudenza della Corte secondo cui non si potrebbe far luogo ad un ordine di rinnovazione della procura ai sensi del novellato (dalla L, n. 69 del 2009) art. 182 c.p.c., atteso che l’applicazione di detta norma (già ritenuta incompatibile con il processo di cassazione a proposito di una questione di carenza di potere rappresentativo di un minore: Cass. n. 20016 del 2016) non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, che con il disposto dell’art. 365 c.p.c. considera l’esistenza della procura speciale e, dunque, di una procura speciale valida, come un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, siccome conferma anche l’art. 366 c.p.c., il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa che essa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l’idea che possa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensore originario). La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d’altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità (Cass., sez. 3, n. 1255 del 2018).

Nel caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. sez. 6-3-n. 19184 del 2021; Cass. n. 32008, del 9 dicembre 2019; Cass. n. 25435, del 10 ottobre 2019; Cass. n. 14281, del 20 giugno 2006).


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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