La vicenda decisa da Cass. 605/2022 è la seguente.
La Corte di Cassazione cassa la sentenza emessa dalla Corte d’appello tra Tizio e l’Ente Alfa.
L’Ente Alfa procede con la riassunzione, ma anzichè notificare la citazione alla parte personalmente, notifica l’atto al difensore di Tizio del giudizio di cassazione.
E’ noto, però, che l’art. 392 c.p.c., con disposizione peraltro anacronistica, dispone che la citazione vada notificata alla parte personalmente e non al procuratore della parte nel giudizio di cassazione.
Tizio non si costituisce nel giudizio di rinvio, pertanto la Corte d’appello dichiara l’estinzione, assumendo che quella in esame è una ipotesi di inesistenza.
Tizio, evidentemente venuto a conoscenza della sentenza, la impugna denunciando la violazione dell’art. 392 c.p.c. In buona sostanza afferma che la Corte territoriale, rilevata la nullità, avrebbe dovuto concedere un termine per rinnovare la notifica.
La Corte accoglie il ricorso.
La Cassazione ricorda anzitutto che la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non è inesistente.
Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione.
Se, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’art. 392 c.p.c., comma 2″, (Cass., Sez. VI-V, 3/12/2013, n. 27094; Cass., Sez. III, 1/12/1998, n. 12197; Cass., Sez. IV, 29/10/1991, n. 11482).
Poiché nella specie constava che l’atto di riassunzione era stato notificato ai ricorrenti nella persona del procuratore costituitosi per essi nel giudizio di cassazione, ne discende la nullità dell’impugnato pronunciamento.
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