La lettura dell’ennesima massima della S.C. in cui si afferma che il vizio di motivazione è oggi denunciabile esclusivamente ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., mi spinge a fare questo video per tentare di fare chiarezza e soprattutto per invitare i colleghi che si accingono a scrivere un ricorso per cassazione civile a non cadere in questo malinteso generato dalle massime.
Che cosa si intende esattamente per vizio di motivazione della sentenza, quando predisponiamo un ricorso per Cassazione?
Si tratta di una domanda importante perché, come tra poco vi dirò, il significato di motivazione nel giudizio di Cassazione è più ristretto rispetto a quello solitamente usato.
In linea generale, infatti, per motivazione si intende la parte del provvedimento che contiene le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice ad emettere un certo dispositivo.
Quindi rientra certamente nella motivazione la parte della sentenza in cui il giudice spiega come debba interpretarsi una certa norma oppure affronti e risolva una questione di diritto intertemporale.
Tuttavia, nel ricorso per Cassazione, come il giudice abbia motivato la soluzione di una questione di diritto in senso stretto e cioè l’individuazione, l’interpretazione e l’applicazione di una norma è del tutto irrilevante.
È del tutto irrilevante per la semplice ragione che la Corte di Cassazione è chiamata a verificare se il giudice abbia individuato ed interpretato correttamente la norma a prescindere dalle considerazioni che questi abbia fatto.
Si tratta di un punto importante per la semplice ragione che se il giudice ha scritto quattro pagine di motivazione per spiegare per quale ragione i velocipedi non possono considerarsi veicoli ai sensi dell’articolo 2054 c.c. del codice civile, io ricorrente non ho necessità di prendere posizione su questa motivazione, dimostrando l’erroneità degli argomenti utilizzati dal giudice.
Posso semplicemente richiamare la costante interpretazione della Suprema Corte, la quale afferma senza incertezze che il velocipede è un veicolo e dunque ad esso si applica la disciplina di cui all’articolo 2054 del codice civile.
Dunque, la motivazione sulle questioni di diritto ci interessa molto poco ai fini del nostro ricorso: quel che rileva è il dispositivo.
Che cosa si intende allora per vizio di motivazione nel ricorso per Cassazione?
Di vizio di motivazione si parla ogni qualvolta il giudice è chiamato a ricostruire un fatto, fatto che può essere tanto processuale quanto sostanziale.
In tutti i casi in cui il giudice è chiamato ad esercitare un potere discrezionale di valutazione, la valutazione della correttezza del suo operato passa proprio attraverso il sindacato della motivazione.
Pertanto quella scelta discrezionale potrà essere messa in discussione in Cassazione solo qualora la motivazione sia viziata. E in che modo la motivazione può essere viziata?
Essenzialmente in due modi:
Il vizio può essere intrinseco oppure estrinseco.
Il vizio intrinseco ha a che fare sempre con la logica il che significa che esso risulta dalla semplice lettura della motivazione. Pensiamo ai casi di illogicità per contraddizione, per difetto di consecutio, per imperscrutabilità.
Il vizio è invece estrinseco allorquando la motivazione sarebbe corretta se non fosse che il giudice ha omesso di esaminare un fatto decisivo oppure – come si diceva soprattutto una volta – ha preso fischi per fiaschi, cioè ha completamente travisato con un errore percettivo il contenuto di un documento o le risultanze di una prova orale oppure le risultanze della consulenza tecnica.
In questi casi analizzando la motivazione non si scorge alcun vizio, il vizio emerge nel momento in cui andiamo a raffrontare la motivazione con il dato la cui valutazione è stata omessa oppure stravolta.
Ho detto che in alcuni casi la motivazione potrebbe presentare contemporaneamente entrambi i vizi.
Si pensi al caso in cui il giudice scrivesse semplicemente che l’eccezione di interruzione della prescrizione è infondata alla luce delle prove. Si supponga però che agli atti era stata prodotta una lettera di costituzione in mora ritualmente ricevuta dal debitore.
Come si vede in questo caso ci troviamo al cospetto di entrambi i vizi in quanto non solo la motivazione è carente ab intrinseco, non spiegando per quale ragione le prove testimoniali avrebbero escluso l’interruzione, ma anche ab estrinseco in quanto l’esame della lettera avrebbe consentito senza incertezze di affermare la venuta interruzione del termine di prescrizione.
Come si fa valere in questo caso il doppio vizio?
In un caso come questo saremmo in presenza tanto della violazione dell’articolo 132 numero 4 cpc, quanto in presenza dell’omesso esame di un fatto decisivo da denunciare con il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che ricordo e al tempo stesso precetto violato è motivo di ricorso.
Quindi il vizio di motivazione a seconda dei casi può essere ricondotto al numero 4) o al numero 5) del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.

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