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CLICCA QUIVa premesso che la soluzione delle questioni poste si ricollega alla natura del giudizio di rinvio, regolato dall’art. 394 c.p.c. (da leggersi unitamente all’art. 360 e soprattutto artt. 382 e 383 c.p.c.), “aperto” quanto all’attività del giudice di merito e “chiuso” quanto all’attività delle parti.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni:
- nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
- nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
- nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la – cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (così ad es. recentemente Cass. n. 22885 del 10/11/2015; n..17790 del 07/08/2014; n. 5432 del 15/04/2002).
Poiché tali limiti discendono dalla previsione dell’art. 394 c.p.c., secondo il quale è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, è stato chiarito che i limiti stessi all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio, sicché tale giudice può disporre una consulenza tecnica o rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (così ad es. Cass. n. 341 del 09/01/2009).
Ciò posto, è opportuno chiarire in che senso le sopra riportate massime – necessariamente sintetiche – di giurisprudenza della corte intendano, in applicazione dell’art. 394 c.p.c. in relazione agli artt. 360 e 383 c.p.c., il vincolo che la sentenza di cassazione comporta alle valutazioni del giudice di rinvio in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto. Tale vincolo, quanto ai presupposti di fatto, si estende solo a quelli relativi al principio di diritto affermato (così Cass. n. 20981 del 16/10/2015, n. 17353 del 23/07/2010, n. 26241 del 15/12/2009, n. 8889 del 04/06/2003, n. 10622 del 19/07/2002 oltre altre, nonchè sez. U n. 10598 del 28/10/1997 che richiama precedenti).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse fattuali della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono l’antecedente sul piano logico-giuridico della pronuncia di annullamento, gli uni e le altre anche se erroneamente effettuati o presupposte, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame dei suddetti temi verrebbe a porre nel nulla d a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio di intangibilità (cfr. ad es. Cass. n. 17353 del 23/07/2010 e n. 6126 del 19/06/1998).
Dunque (v. Cass. n. 7379 del 30/05/2001 e n. 4299 del 15/04/1995, anche per richiami) l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio vale solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto, enunciato nella detta sentenza, presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, infatti, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge sia per vizi relativi alla motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio, non solo di riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi non presupposti, dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova.
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