Opposizione a d.i. tra overruling ed interpretazione sistematica dell’improcedibilità.

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo del Collega Luigi D’Angelo in merito alla sentenza delle S.U. 19246/2010

Avv. Luigi D’Angelo

Opposizione a d.i. tra overruling ed interpretazione sistematica dell’improcedibilità.

Con il presente contributo si intende proporre una argomentazione finalizzata a “contrastare” il recente dictum delle Sezioni Unite riguardo la problematica affrontata nella sentenza n. 19246/2010 che, ancorché recentissima, è stata già oggetto di numerose critiche1.

“L’antidoto” cui si farà riferimento e che ci si appresta a indicare, tuttavia, non è quello già acutamente proposto e concernente il principio sotteso alla giurisprudenza sul cosiddetto overruling2, ma un argomento di ordine sistematico peraltro tratto dalle stesse pronunzie delle Sezioni Unite sempre in tema di opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo ma con “viziata costituzione” dell’opponente (con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assoggettato al rito del lavoro).

In sintesi non si cercherà di contrastare il “nuovo” argomento ermeneutico dedotto dai giudici di legittimità dall’art. 645, comma 2, c.p.c. quanto a dimezzamento dei termini di costituzione per il solo fatto della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, ma, invero, si tenterà di offrire qualche spunto per “superare” il tralatizio orientamento riassunto dalla pronunzia predetta nella parte conclusiva della stessa e che si riporta per esteso: “E’ consolidato orientamento di questa Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione (Cass. n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969, 3231/1963, 3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957, 3128/1956)… Il ricorrente non ha prospettato ragioni decisive che possano indurre la Corte a discostarsi da tale orientamento. In conclusione il ricorso deve essere rigettato” (SS.UU. n. 19246/2010).

Appaiono prospettabili “ragioni decisive” che possano indurre la Cassazione a discostarsi da tale orientamento?

Al riguardo si possono prendere le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 20604/2008 che ha statuito, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assoggettato al rito del lavoro (crediti di lavoro), un principio che, se pur afferente a diverso ambito, appare “estensibile” o idoneo alla “astrazione”, quanto a ratio di fondo, con riferimento alla fattispecie di interesse.

E’ stato affermato che “nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro – per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione – sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (SS.UU., n. 20604/2008)3.

In sostanza con tale pronunzia le SS.UU. hanno precisato – premessa l’applicabilità del rito del lavoro (disposizioni sull’appello) alle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro – che nel caso di tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo mediante deposito del ricorso non seguita, tuttavia, dalla notifica dell’atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, l’opposizione diviene improcedibile (con formazione del “giudicato” relativamente al provvedimento ingiuntivo), non operando, invece, detta sanzione della improcedibilità, a fronte di una tardiva notifica del ricorso tempestivamente depositato4 (rectius, perfezionamento tardivo di tutti gli oneri processuali imposti all’opponente).

Come noto nel rito del lavoro, in appello, la costituzione del ricorrente si perfeziona con il deposito del ricorso cui deve però seguire la notifica del medesimo alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, nel termine di dieci giorni ex art. 435, comma 2, c.p.c. (con il rispetto dei termini per comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c.).

Il rito del lavoro, dunque, si caratterizza per la autonomia della fase introduttiva del giudizio volta alla costituzione della parte ed alla individuazione del diritto fatto valere (editio actionis) rispetto alla fase diretta alla costituzione del contraddittorio (vocatio in ius); laddove nel rito ordinario gli adempimenti tesi alla instaurazione del contraddittorio vedono una sorta di interversione (prima si notifica la citazione e poi v’è la costituzione in giudizio).

Ebbene, le SS.UU. hanno precisato che, nel rito del lavoro, se al tempestivo deposito del ricorso non segue (mai) la notifica dello stesso e del decreto di fissazione dell’udienza, scatta la sanzione dell’improcedibilità. Diversamente, invece, qualora al tempestivo deposito del ricorso segua la notifica dello stesso (e del decreto di fissazione dell’udienza) ma oltre i dieci giorni previsti, non opera la sanzione dell’improcedibilità (fermo restando il rispetto dei termini per comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c.)5.

Tale puntualizzazione, si badi, è stata operata assumendosi che seppure è pacifica la bifasicità che caratterizza il rito del lavoro quanto alla editio actionis ed alla vocatio in ius non si può però sostenere “l’insensibilità degli atti della prima fase, una volta perfezionatisi, rispetto ai vizi che ne inficiano la seconda”: la fase di costituzione in giudizio, dunque, appare suscettibile di “stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius” (SS.UU., n. 20604/2008).

Tentando di compendiare quanto rappresentato e con riferimento alla decisione delle SS.UU. del 2008 e successive pronunzie da essa scaturenti6, sembra di potersi affermare che: 1) non possono essere considerate equipollenti le fattispecie della tardiva notifica dell’opposizione da un lato e la mancata notifica della stessa dall’altro (a fronte di una opposizione tempestivamente depositata); 2) soltanto l’omessa notifica dell’opposizione, non anche la tardiva notifica, causa la non stabilità/inefficacia dell’avvenuta e tempestiva costituzione in giudizio (deposito del ricorso) così determinando l’improcedibilità.

Orbene, può essere posto il seguente interrogativo: il dictum in argomento presenta rationes estendibili alla ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito ordinario così da poter concludere per “l’improcedibilità” dell’opposizione soltanto nel caso di mancata costituzione in giudizio dell’opponente e non anche nel caso di tardiva costituzione (fermo restando una tempestiva opposizione notificata nei termini di legge)?

Vero è, potrebbe obiettarsi, che la diversità tra le fattispecie in raffronto non sembra consentire alcuna “astrazione” poichè mentre nel rito del lavoro l’’improcedibilità consegue ai vizi della notifica (omessa notifica), nel rito ordinario, invece, l’improcedibilità consegue ai vizi della costituzione (omessa costituzione nonché tardiva costituzione).

E’ vero, anche, tuttavia che se si parte dall’assunto (in qualche modo presupposto dalle SS.UU. del 2008) secondo cui i vari oneri processuali imposti per l’instaurazione del giudizio (notificazione dell’atto e costituzione in giudizio) rappresentano elementi di una più ampia fattispecie a formazione progressiva, pare si possa affermare che l’adempimento di un onere processuale, per quanto tardivo, non possa ridondare in danno dell’atro onere validamente adempiuto e dunque sulla stessa “completezza” della fattispecie, potendosi invece affermare l’invalidità di questa soltanto per l’ipotesi di omesso adempimento dell’onere. E ciò, potrebbe soggiungersi (in un’ottica di “astrazione”), indipendentemente dalla circostanza che sia imposta prima la notifica e poi la costituzione in giudizio o viceversa.

In sintesi, se notificazione e costituzione in giudizio, qualunque sia la cronologia dell’adempimento processuale, configurano “elementi” di una fattispecie a formazione progressiva, detta fattispecie non si completa, con improcedibilità del processo, soltanto per il caso di omesso adempimento di uno dei due oneri, non anche per un mero adempimento tardivo.

Sembra questo, d’altronde, l’insegnamento che può trarsi dalla pronunzia delle SS.UU. del 2008 peraltro in un caso di una opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito del lavoro.

Proprio perché in tali casi gli adempimenti processuali sono imposti a pena di improcedibilità, con conseguente formazione del “giudicato” sull’adottata ingiunzione, necessita operare una interpretazione stretta e rigorosa del dato normativo: ebbene l’art. 647 c.p.c. commina la sanzione “dell’improcedibilità” quando “l’opponente non si è costituito”, espressione che viene da sempre dalla SS.UU. interpretata estensivamente con riferimento alla costituzione tardiva. Non sfugge, però, che la mancata costituzione presuppone l’assenza, in rerum natura, dell’adempimento di qualsivoglia onere processuale, laddove la tardiva costituzione implica un adempimento in concreto degli oneri imposti ma in ritardo rispetto ai termini di legge.

Ed è proprio su tale punto che sembra adottabile l’esegesi offerta dalle SS.UU. con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito del lavoro, laddove si è asseverata proprio la differenza ontologica tra l’omesso adempimento di un onere processuale (in quel caso, l’omessa notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente depositata) rispetto all’adempimento tardivo del medesimo (tardiva notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente depositata).

Si badi, infine, che la proposta estensione o “astrazione” non sembra azzardata se solo si considera che le due fattispecie poste a raffronto sono accomunate dalla circostanza che l’improcedibilità, in ambo i casi, è connessa ad un vizio del secondo dei due adempimenti processuali (la costituzione in giudizio nel rito ordinario, la notifica nel rito del lavoro) i quali, pertanto, pur nella loro diversità, restano assimilati configurandosi quali elementi di perfezionamento di una fattispecie più ampia ed in fase di formazione. Fattispecie, che se completata, inibisce la produzione dell’effetto giuridico “improcedibilità”.

Non bisogna allora guardare tanto alla “natura” dell’adempimento processuale in sé (atto di notifica, atto di costituzione), ma inquadrarlo quale parte di un insieme ai fini del perfezionamento di una più complessa fattispecie finalizzata alla preclusione del prodursi dell’effetto “improcedibilità”.

Non apparirebbe giustificato, d’altronde, a fronte di una opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito ordinario, rispetto a quella assoggettata al rito del lavoro, nell’un caso riconnettere l’improcedibilità (anche) al tardivo adempimento dell’ultimo onere processuale, nell’altro, invece, postularla soltanto riguardo all’omissione totale (non anche alla tardività) dell’adempimento dell’ultimo onere processuale imposto ai fini dell’instaurazione del contraddittorio.

Se l’effetto giuridico improcedibilità si produce al cospetto di una fattispecie “incompleta”, detta incompletezza deve essere rigorosamente intesa ovvero riferita esclusivamente all’assenza, in rerum natura, del richiesto adempimento processuale, laddove un adempimento tardivo preclude il dispiegarsi dell’effetto sanzionatorio de quo.

Una simile impostazione, infine, non appare priva di utilità, anche alla luce dell’altro condivisibile “antidoto” del c.d. overruling, ciò se si considera che anche quei giudizi in corso ed instaurati prima della decisione SS.UU. n. 19246/2010 i quali non hanno “risentito” del drastico mutamento di esegesi dell’art. 645 ,comma 2, c.p.c. (grazie, appunto, al giurisprudenza dell’overruling), potrebbero, qualora giunti in sede di legittimità, essere ancora sottoposti ad un giudizio “sanzionatorio”, anche d’ufficio7, concernente la non pronunziata improcedibilità, salvo, appunto, la prospettazione di ragioni idonee che possano indurre la Suprema Corte a discostarsi dal “consolidato orientamento”.

1 Per i primi commenti, tutti sul sito www.altalex.com, cfr. BUFFONE, Termine di costituzione per l’opponente e overruling; CAPOZZOLI, SS.UU.: qual è il termine di costituzione dell’opponente nell’opposizione a d.i.?; MARESCA, Opposizione a decreto ingiuntivo: termini a comparire e costituzione; CALALUNA, Opposizione a d.i.: costituzione oltre il termine di 5 giorni ed improcedibilità. Sul sito www.judicium.it, cfr. CAPONI, Overruling in materia processuale e garanzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246 del 2010); BRIGUGLIO, L’overruling delle Sezioni Unite sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo; ed il suo (ovvio e speriamo universalmente condiviso) antidoto.
2 Inaugura l’orientamento pretorio, seguito da altre pronunzie di merito, Tribunale di Varese, Sezione I, sentenza 8 ottobre 2010, n. 1274, in www.altalex.com.
3 Il contrasto risolto dalle Sezioni Unite concerneva la possibilità o meno per il giudicante, a fronte di una omessa notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, di assegnare, ex art. 421 c.p.c., al ricorrente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (nullità della notificazione); ma i giudici di legittimità escludono ciò affermando che “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.”..
4 Recentemente è stato infatti chiarito che detta pronunzia delle SS.UU. del 2008 concerne soltanto le ipotesi di omessa notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, non anche l’ipotesi della notifica tardiva oltre il termine di giorni 10 ex art. 435, comma 2, c.p.c. e purchè venga comunque rispettato il diverso termine ex art. 435, comma 3, c.p.c.: Corte Costituzionale, 24 febbraio 2010, n. 60; Cass., Sez. Lav., 15 ottobre 2010, n. 21358.
5 Cfr. nota 4.
6 Cfr. nota 4.
7 Cass., Sez. I, n. 4294/2004 secondo cui “Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione , la mancata tempestiva costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’ opposizione rilevabile d’ ufficio anche in sede di legittimità”.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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