A “naso” saremmo portati a pensare che la sentenza stabilisce in modo definitivo chi deve pagare la consulenza; pertanto, laddove il giudice abbia definitivamente posto le spese di CTU in capo al convenuto, ad esempio, l’attore sarebbe da ritenere definitivamente liberato dall’obbligo.
E invece non è così.
Secondo la giurisprudenza le parti sono sempre obbligate in solido al pagamento delle spese liquidate al CTU e poco conta la ripartizione decisa dal giudice. Questa, infatti, ha efficacia nei rapporti interni ma è totalmente ininfluente rispetto alla posizione del CTU, il quale può agire nei confronti di tutte le parti o solo di alcune in base ai principi che governano la materia delle obbligazioni solidali.
Sicché, in caso di fallimento, o di insolvenza, o anche di incapienza del patrimonio della parte soccombente, la parte vincitrice è comunque tenuta a pagare l’intero importo.
Ecco alcune massime significative della S.C.:
Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094 in Giust. civ. Mass. 2009, 12, 1780: “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.”
Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586 in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1356: “In tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare”.
Cass. civile, sez. I. 8 luglio 1996 n. 6199: “Poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli”.
La questione è stata ulteriormente chiarita in modo esemplare dalla Cass. civile, sez. III, 19 settembre 2006, n. 20314 che, in motivazione, ha affermato, tra l’altro, quanto segue:
- poiché la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
- la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245);
- ne consegue che il solo fatto che il Giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU;
- l’eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CTU, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un’attività in funzione del processo, voluto (nell’accezione ampia del termine) da entrambe le parti;
- pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CTU può richiedere a ciascuna delle parti l’intero pagamento delle competenze liquidategli, anche se poste pro quota a carico di ciascuna delle parti;
- il giudice dell’esecuzione e quello dell’opposizione alla stessa, nell’interpretare il titolo esecutivo, contenente la liquidazione delle spese in favore del CTU, e, quindi, nell’individuare il soggetto obbligato, devono tenere presente il suddetto principio, ovviamente – però – nei limiti in cui tale interpretazione sia possibile, senza modificare il titolo stesso, il che esulerebbe dal compito interpretativo del titolo da parte di tali giudici.
In definitiva, l’unico titolo esecutivo azionabile dal CTU è il decreto di liquidazione emesso a suo favore, mentre il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza è azionabile soltanto tra le parti stesse e non è opponibile ai terzi.
Detti principi sono stati ribaditi nella sentenza del Tribunale di Torino che allego, emessa da un noto magistrato che si è occupato ex professo della consulenza tecnica.
Buona lettura!
Tribunale Torino, sez. III 30/12/2011 n. 7654
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1.1. Con atto di citazione in opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. datato 22.09.2009, ritualmente notificato, la sig.ra B.L. ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino l’Ing. C.F., esponendo:
che, con Decreto in data 01.02.2007, il Giudice Istruttore della Sezione I del Tribunale di Torino dr.ssa F.L.M., nella causa promossa dai signori B.L. e L.C. contro la MONTI COSTRUZIONI S.r.l. iscritta al n. 10444/03 R.G., liquidava gli onorari e le spese del CTU Ing. C.F., ponendoli provvisoriamente a carico solidale delle parti;
che i signori B.L. e L.C. provvedevano a corrispondere al CTU il 50% di loro spettanza;
che, con Sentenza in data 28.11.2007, depositata in pari data all’esito del predetto giudizio, il Tribunale di Torino poneva “le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%”;
che, non avendo la MONTI COSTRUZIONI S.r.l. (poi fallita ) provveduto al pagamento del 50% a suo carico, l’Ing. C.F. si rivolgeva alla sig.ra B.L. per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla predetta società;
che, non avendo la sig.ra B.L. provveduto al pagamento di quanto richiesto, sulla base della liquidazione provvisoria, l’Ing. C.F. le notificava atto di precetto per Euro 3.206,95.
La parte attrice concludeva chiedendo:
di accertare e dichiarare che l’Ing. C.F. è privo del diritto di agire esecutivamente nei confronti della sig.ra B.L., relativamente alle somme portate dal precetto 27.07.09, anche per mancanza di legittimazione passiva della sig.ra B.L. e, conseguentemente,
di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto 27.07.09, intimato dall’ing. C. alla sig.ra B.;
di accertare e dichiarare che del 50% delle somme liquidate dal G.I. dott.sa LA MARCA con Decreto 01.02.07, unica ed esclusiva obbligata è la MONTI COSTRUZIONI S.r.l..
1.2. Si è costituito l’Ing. C.F., depositando comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
1.3. All’esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 6431/10, datata 12.05.2010, depositata in pari data, ha accolto le domande di parte attrice-opponente e, precisamente:
ha dichiarato che l’Ing. C.F. è privo del diritto di agire esecutivamente nei confronti della sig.ra B.L.;
ha dichiarato la nullità del precetto 27.07.2009 intimato dall’ing. C. alla sig.ra B.;
ha dichiarato obbligata al pagamento del 50% della somma liquidata dal Tribunale di Torino con Decreto in data 01.02.07 è la sola MONTI COSTRUZIONI S.r.l..
ha condannato la parte convenuta al rimborso delle spese processuali.
1.4. Con atto di citazione datato 8.11.2010, ritualmente notificato, l’Ing. C.F. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la sig.ra B.L., proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo, in totale riforma della predetta sentenza, di rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra B.L. in opposizione al precetto intimato dall’Ing. C.F., con il favore delle spese di primo e secondo grado.
1.5. Si è costituita la parte appellata sig.ra B.L., depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo di confermare in toto la sentenza n. 6431/10 del Giudice di Pace di Torino, assolvendo l’appellata da ogni domanda e pretesa contro la stessa proposte e, in ogni caso, di condannare l’appellante alla rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, relativa sentenza e successive occorrende.
1.6. All’udienza in data 16.09.2011 il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190, 1° comma, c.p.c., richiamato dall’art. 352, comma 1°, c.p.c. .
2. Sui motivi di appello.
2.1. Con i motivi di impugnazione proposti, l’appellante lamenta l’erroneità della Sentenza impugnata, rilevando:
che nei motivi della decisione si legge quanto segue: “l’esigenza di procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra L.B. è la conseguenza del fallimento, intervenuto pochissimo tempo dopo la pubblicazione della sentenza, della MONTI COSTRUZIONI SRL”; l’Ing. C. “aveva rivolto la richiesta alla sig.ra B. che conosceva bene, avendo avuto dalla medesima l’incarico di una consulenza preventiva, regolarmente pagata”;
che, circa la prima premessa, il Giudice di Pace evidenzia due eventi, il fallimento e la pubblicazione della sentenza, come se entrambi fossero pacificamente noti (o comunicati d’ufficio) all’Ing. C., ma così non è: nessuna norma prevede che il dispositivo della sentenza debba essere conosciuto dal CTU beneficiario di un Decreto di liquidazione delle spese, essendo evidente che il titolo rappresentato dalla sentenza riguarda esclusivamente le parti in causa; e, d’altra parte, il decreto di liquidazione è l’unico titolo esecutivo azionabile dal CTU;
che, anche la seconda premessa è parimenti effetto di valutazione travisata, non preesistendo alcun rapporto di conoscenza tra le parti, né tanto meno un incarico professionale da parte della sig.ra B., posto che l’unico cenno in atti riguarda un accertamento tecnico preventivo, che viene conferito in via giudiziale;
che, dopo tale esordio, il Giudice di Pace asserisce quanto segue: “con la liquidazione definitiva delle spese di lite e di consulenza tecnica effettuate dal G.I. in sentenza, si è avuta la revoca tacita del provvedimento di liquidazione provvisorio efficace fino al dispositivo della sentenza definitiva”;
che, peraltro, tale cosiddetta “revoca tacita” non potrebbe certo avere efficacia verso un terzo, quale il CTU, che non è destinatario della Sentenza;
che il solo fatto che il Giudice, nel provvedere alla liquidazione delle spese di CTU, le abbia poste per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU; l’eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CTU che, essendo ausiliario del giudice, svolge un’attività in funzione del processo, voluto (nell’accezione ampia del termine) da entrambe le parti; pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CTU può richiedere a ciascuna delle parti l’intero pagamento delle competenze liquidategli, anche se poste pro quota a carico di ciascuna delle parti;
che, infine, il Giudice di Pace, dopo aver ritenuto nelle motivazioni che l’ing. C. avrebbe potuto tentare di agire esecutivamente solo nei confronti del sig. L.C., nel dispositivo ha dichiarato “obbligata al pagamento del 50% della somma liquidata dal Tribunale di Torino con decreto dell’1.02.2007 la sola MONTI COSTRUZIONI S.r.l.”: vista la contraddittorietà delle due affermazioni, ci si chiede quale sia il percorso logico seguito dal Giudicante che (nel passare dai motivi al dispositivo) ritiene obbligati, in via esclusiva, due soggetti diversi.
I motivi di appello risultano fondati, secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero, si deve innanzitutto osservare che risulta documentalmente provato e pacifico in causa quanto segue:
-con Decreto di liquidazione datato 01.02.2007, depositato in data 02.02.2007, il Giudice Istruttore della Sezione I del Tribunale di Torino dr.ssa F.L.M., nell’ambito della causa promossa dai signori B.L. e L.C. contro la MONTI COSTRUZIONI S.r.l. iscritta al n. 10444/03 R.G., liquidava gli onorari e le spese del CTU Ing. C.F. in complessivi Euro 4.180,80 oltre IVA e Cassa Previdenza, ponendo la liquidazione “provvisoriamente a carico solidale delle parti”;
-i signori B.L. e L.C. provvedevano a corrispondere al CTU il 50% di loro spettanza (circostanza pacifica in causa);
-con Sentenza n. 7501/07 datata 28.11.2007, depositata in pari data all’esito del predetto giudizio, il Tribunale di Torino poneva “le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%” (cfr. doc. 1 dell’attuale parte appellata);
-non avendo la MONTI COSTRUZIONI S.r.l. (poi fallita ) provveduto al pagamento del 50% a suo carico, l’Ing. C.F. si rivolgeva alla sig.ra B.L. per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla predetta società (circostanza pacifica in causa);
-non avendo la sig.ra B.L. provveduto al pagamento di quanto richiesto, sulla base della liquidazione provvisoria, l’Ing. C.F. le notificava atto di precetto per Euro 3.206,95 datato 27.07.2009 (circostanza pacifica in causa, oltre che documentalmente provata ).
2.3. Ciò chiarito, per quanto concerne la liquidazione delle spettanze al CTU, si deve fare riferimento al Testo Unico delle Spese di Giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002:
§ In proposito, occorre innanzitutto richiamare l’art. 71 D.P.R. n. 115/2002 (“Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”) il quale recita testualmente quanto segue:
1. “Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168”.
2. “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”.
3. “In caso di pagamento in contanti l’importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell’avviso di pagamento di cui all’articolo 177”.
§ In secondo luogo, si deve richiamare l’art. 168 D.P.R. n. 115/2002 (“Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia”), ai sensi del quale:
1. “La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”.
2. “Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo” …
3. (Omissis: riguarda il processo penale).
§ In terzo luogo, va richiamato l’art. 171 D.P.R. n. 115/2002 (“Effetti del decreto di pagamento”) ai sensi del quale:
1. “Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.
§ Infine, si deve richiamare l’art. 170 D.P.R. n. 115/2002 (“Opposizione a decreto di pagamento”), il quale dispone testualmente quanto segue:
1. “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica”.
Dalla citata normativa si evince, tra l’altro, che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e, dunque, anche al CTU, viene effettuata con un Decreto di pagamento da parte del magistrato che procede (e, dunque, non con la Sentenza conclusiva del relativo procedimento), il quale viene comunicato al CTU ed alle parti, compreso il pubblico ministero.
Tale Decreto di liquidazione è titolo provvisoriamente esecutivo che, nei rapporti (esterni) tra il CTU e le parti, diviene definitivo in mancanza di opposizione ex l’art. 170 D.P.R. n. 115/2002, da proporsi entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, da parte del CTU e/o delle parti processuali (compreso il pubblico ministero).
2.4. Si deve poi osservare che gli onorari e le spese liquidate al CTU costituiscono spese di lite, in quanto tali soggette, in primo luogo, all’art. 8 D.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale:
1. “Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.
2. “Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”.
In mancanza di norme specifiche su quale parte debba anticipare i compensi del CTU, il relativo potere viene esercitato dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ponendole di regola di entrambe in via solidale (come avvenuto nel caso di specie).
In proposito, la Cassazione ha addirittura affermato che “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094; in senso sostanzialmente conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586, secondo cui “in tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale”).
Con la Sentenza definitiva (ossia che chiude il giudizio avanti a quel Giudice), la definitiva regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle del CTU, sarà assoggettata alle regole previste dagli artt. 91 segg. c.p.c. e, quindi:
la parte soccombente dev’essere condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte (cfr. art. 91 c.p.c.);
il Giudice può però escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue (cfr. art. 92, comma 1°, c.p.c.);
se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (cfr. art. 92, comma 2°, c.p.c.);
se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel verbale di conciliazione (cfr. art. 92, comma 3°, c.p.c).
In ogni caso, la definitiva regolamentazione delle spese di CTU, secondo le regole degli artt. 91 segg. c.p.c., ha efficacia unicamente tra le parti in causa, mentre nei confronti del CTU le parti sono tenute (di regola, in solido) al pagamento del compenso liquidatogli in precedenza con il citato Decreto ex art. 168 D.P.R. n. 115/2002.
Quindi, la parte escussa dal CTU per il pagamento dei compensi non può opporgli la diversa regolamentazione delle spese contenuta in Sentenza, dovendo pagare l’intero compenso, dopo di che potrà agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte a cui carico sono state poste in Sentenza (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094; Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586; Cass. civile, sez. I. 8 luglio 1996 n. 6199).
In proposito, meritano di essere testualmente richiamate le massime delle pronunce giurisprudenziali citate poc’anzi:
Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094 in Giust. civ. Mass. 2009, 12, 1780: “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.”
Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586 in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1356: “In tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare”.
Cass. civile, sez. I. 8 luglio 1996 n. 6199: “Poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli”.
La questione è stata ulteriormente chiarita in modo esemplare dalla Cass. civile, sez. III, 19 settembre 2006, n. 20314 che, in motivazione, ha affermato, tra l’altro, quanto segue:
-poiché la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
-la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245);
-ne consegue che il solo fatto che il Giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU;
-l’eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CTU, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un’attività in funzione del processo, voluto (nell’accezione ampia del termine) da entrambe le parti;
-pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CTU può richiedere a ciascuna delle parti l’intero pagamento delle competenze liquidategli, anche se poste pro quota a carico di ciascuna delle parti;
-il giudice dell’esecuzione e quello dell’opposizione alla stessa, nell’interpretare il titolo esecutivo, contenente la liquidazione delle spese in favore del CTU, e, quindi, nell’individuare il soggetto obbligato, devono tenere presente il suddetto principio, ovviamente – però – nei limiti in cui tale interpretazione sia possibile, senza modificare il titolo stesso, il che esulerebbe dal compito interpretativo del titolo da parte di tali giudici.
In definitiva, l’unico titolo esecutivo azionabile dal CTU è il Decreto di liquidazione emesso a suo favore, mentre il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza è azionabile soltanto tra le parti stesse, e non opponibile ai terzi.
Quindi, la parte richiesta del pagamento sulla base titolo esecutivo rappresentato dal Decreto di liquidazione, non può opporre al CTU il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza ma, semmai, potrà agire in regresso verso la controparte risultata soccombente.
Non può condividersi, pertanto, la diversa tesi secondo cui la Sentenza di condanna alle spese di CTU, pronunciata in danno di una sola parte funge, in parte qua, da revoca implicita del decreto di liquidazione delle stesse spese che, in corso di procedimento, l’autorità giudiziaria abbia provvisoriamente posto a carico di tutte le parti del processo in solido.
2.5. Il Giudice di Pace, nella Sentenza impugnata, ha dunque errato nel ritenere:
che “con la liquidazione definitiva delle spese di lite e di consulenza tecnica effettuate dal G.I. in sentenza, si è avuta la revoca tacita del provvedimento di liquidazione provvisorio efficace fino al dispositivo della sentenza definitiva”;
che “non esiste una regola generale che preveda la solidarietà delle parti in merito al pagamento della parcella del CTU”;
che la sig.ra B.L. è carente di legittimazione passiva relativamente alle somme oggetto di causa.
che l’Ing. C.F. è privo del diritto di agire esecutivamente nei confronti della sig.ra B.L.;
che è nullo il precetto 27.07.2009 intimato dall’ing. C. alla sig.ra B.;
che obbligata al pagamento del 50% della somma liquidata dal Tribunale di Torino con il Decreto di liquidazione in data 01.02.07 è la sola MONTI COSTRUZIONI S.r.l..
2.6. Pertanto, in accoglimento dell’appello principale, ed in totale riforma della Sentenza impugnata, devono rigettarsi tutte le seguenti domande proposte nel giudizio di primo grado dalla sig.ra B.L. in opposizione al precetto notificatole dall’Ing. C.F.:
“accertare e dichiarare che l’Ing. F.C. è privo del diritto di agire esecutivamente nei confronti della sig.ra L.B., relativamente alle somme portate dal precetto 27.07.09, anche per mancanza di legittimazione passiva della conchiudente relativamente a dette somme”;
“conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto 27.07.09, intimato dall’ing. C. alla sig.ra B.”;
“accertare e dichiarare che del 50% delle somme liquidate dal G.I. dott.sa LA MARCA con Decreto 01.02.07, unica ed esclusiva obbligata è la MONTI COSTRUZIONI S.r.l.”
3. Sulle spese processuali del giudizio di primo grado.
3.1. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l’orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l’esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
3.2. Nel caso di specie, tenendo presente l’esito complessivo e globale della lite, e considerando, in particolare, l’infondatezza delle domande proposte dalla sig.ra B.L. nel giudizio di primo grado (oltre che nel presente giudizio in grado di appello), l’attuale parte appellata dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare all’Ing. C.F. le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.101,65= (di cui Euro 1.100,00 per diritti ed onorari ed il resto per spese), oltre al 12,50% su diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 della Tariffa Forense ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado di appello.
Tenuto conto della soccombenza di parte appellata, quest’ultima, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate come in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata dal difensore di quest’ultima.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 30316/10 R.G. promosso dall’Ing. C.F. (parte appellante) contro la sig.ra B.L. (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Accoglie l’appello proposto dall’Ing. C.F. avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 6431/10, datata 12.05.2010, depositata in pari data e, per l’effetto, in totale riforma dell’impugnata Sentenza, così provvede:
Rigetta tutte le seguenti domande proposte nel giudizio di primo grado dalla sig.ra B.L. in opposizione al precetto notificatole dall’Ing. C.F.:
“-accertare e dichiarare che l’Ing. F.C. è privo del diritto di agire esecutivamente nei confronti della sig.ra L.B., relativamente alle somme portate dal precetto 27.07.09, anche per mancanza di legittimazione passiva della conchiudente relativamente a dette somme;
-conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto 27.07.09, intimato dall’ing. C. alla sig.ra B.;
-accertare e dichiarare che del 50% delle somme liquidate dal G.I. dott.sa L.M. con Decreto 01.02.07, unica ed esclusiva obbligata è la MONTI COSTRUZIONI S.r.l.”
Dichiara tenuta e condanna la sig.ra B.L. a rimborsare all’Ing. C.F. le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.101,65= (di cui Euro 1.100,00 per diritti ed onorari ed il resto per spese), oltre al 12,50% su diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 della Tariffa Forense ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellata sig.ra B.L. a rimborsare alla parte appellante Ing. C.F. le spese processuali del presente giudizio in grado d’appello, liquidate in complessivi Euro 1.756,95= (di cui Euro 674,00 per diritti, Euro 985,00 per onorari ed il resto per spese esenti), oltre al 12,5% su diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 della Tariffa forense ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 22 dicembre 2011.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sentenza n. 7654/2011 depositata in data 30.12.2011
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su una causa d’urgenza (frana attiva che ha investito un capannone a valle ), il CTU ha limiti di tempo per dare risposta ai quesiti del giudice, o può rimandare indefinitamente? Se il danno nel frattempo si aggrava il CTU è responsabile (è passato un anno e il fabbricato ora è totalmente inagibile)? l’avvocato può richiedere un intervento del giudice?
@daniele59: domanda interessante. Il CTU deve rispondere entro il termine fissato dal Presidente, salvo proroghe. Il ritardo in assenza di proroga costituisce comportamento illegittimo che può essere fonte di responsabilità e causa di danno. L’avvocato può certamente richiedere l’intervento del giudice.
Buonasera,
Le chiedo se le note critiche alla relazione del CTU possono essere redatte e consegnate a “doppia” firma del CTP e dell’avvocato della parte. Ovvero se nelle medesime note ci possa essere una premessa dell’avvocato, con eccezioni preliminari, ed a seguire le controdeduzioni tecniche del CTP. Il deposito delle note potrebbe essere contestato per una irregolarità? Ringraziando per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.
In fase di osservazioni alla bozza di relazione uno dei due CTP allega documenti che smentiscono le conclusioni del ctu. Tali documenti ovviamente non erano stati prodotti tempestivamente agli atti e depositandolì ora il principio del contraddittorio viene meno. Allo stesso momento Questi materiali cambierebbero le sorti della mia perizia. come procedere in tal caso? Confermo le mie conclusioni ma comunico cmq queste nuove circostanze nelle controdeduzioni?
Dipende dal tipo di documentazione. Non tutto è precluso.
Con atto di citazione parte attrice chiede risarcimento danni da fatto illecito ed a prova dell’entità del danno produce relazione del proprio CTP senza chiedere CTU . Rischia che la domanda venga respinta ?
@la ctu non viene considerata una prova, pertanto non si è verificata alcuna preclusione
Ho scelto come parte in causa di nominare me stesso come CTP, il Giudice nonostante due richiami non ha percepito la mia nomina. Come parte ho seguito tutte le operazioni peritali, adesso necessito di stilare una relazione tecnica per sottolineare errori CTU. Come posso fare?
la parte non può essere consulente di parte
Chiedo, se per legge un normale CTU del tribunale può fare il lavoro di un amministratore di condominio con partita IVA e C.Fiscale?
Grazie
Le osservazioni critiche del ctp equivalgono a dichiarazioni della parte? Per esempio, potrebbero considerarsi da controparte come un’ammissione di una data circostanza tecnica non menzionata in atti processuali dal relativo difensore?
sono liberamente apprezzabili
Buongiorno,
nel caso di costituzione tardiva in un ricorso ex art 702 bis, si può chiedere comunque la rinnovazione della ctu?
Grazie.
Buongiorno, in merito a una consulenza tecnica d’ufficio (famiglia), una delle parti non ha nominato il proprio CTP. Il deposito della bozza l’avvocato affida a un consulente esterno le osservazioni e le note critiche a tale bozza.
Può farlo?
Il CTU deve rispondere nonostante non sia il CTP nominato?