La richiesta di estinzione del conto corrente, prima della notificazione del pignoramento, rende nullo lo stesso qualora la banca detenga ancora delle somme?

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Tizio notifica un pignoramento presso terzi alla Banca X. Il debitore propone opposizione per due motivi:

  • il primo, perchè era receduto già dal rapporto di conto corrente;
  • la seconda, perchè il conto era cointestato.

Il Tribunale rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, dichiarando la parziale nullità del pignoramento.

Il ragionamento seguito dal giudice è il seguente: l’assunta pregressa estinzione del conto non esclude il carattere positivo della dichiarazione, né inficia la validità del pignoramento, avendo la creditrice procedente aggredito, in virtù di titolo esecutivo, somme comunque dovute dal terzo alle opponenti.

Tribunale  Bari  sez. II –  19 novembre 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 7/1/2004 B. R. e B. P. – premesso che in data 27/11/2003 M. A. aveva sottoposto a pignoramento le somme depositate presso l’Agenzia n.4 del Banco di Roma, accreditate in virtù di prestazioni pensionistiche erogate dall’Inpdap e dall’Inpdai; che aveva disdettato il rapporto contrattuale con l’istituto di credito con raccomandata del 27/9/2003; che il pignoramento era illegittimo, sia perché il rapporto obbligatorio con il terzo pignorato era cessato in data antecedente e sia perché il deposito era cointestato a B. P., estranea al rapporto obbligatorio con la creditrice procedente; che le somme erano in ogni caso impignorabili, perché accreditate a titolo di pensione e necessarie per il sostentamento dell’opponente B., anziana e bisognosa di cure; – chiedevano dichiararsi la nullità del pignoramento, con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Costituitasi con comparsa depositata all’udienza del 23/2/2004, la M. contestava l’opposizione, della quale invocava il rigetto, con vittoria di spese.
Disposta la sospensione dell’esecuzione per la quota del 50% del conto corrente, la causa è stata rimessa al merito e riservata per la decisione, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti in atti ed all’udienza dell’11/6/200

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Banca di Roma, che pur rendendo rituale dichiarazione in sede esecutiva, non si è costituita nel presente giudizio di cognizione.
Nel merito, l’opposizione è in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Nel corso del procedimento esecutivo il funzionario delegato dell’istituto di credito ha confermato l’esistenza di un conto corrente, cointestato alla debitrice B. R. ed al terzo estraneo B. P.
Le opponenti hanno sostanzialmente contestato tale dichiarazione, evidenziando come la B. avesse richiesto l’estinzione del conto a sé intestato in data antecedente alla notificazione dell’atto di pignoramento, sicché la disponibilità delle somme presso l’Istituto non avrebbe trovato fondamento in alcun rapporto contrattuale di conto corrente, bensì in una precaria detenzione delle somme, delle quali era imminente il ritiro.
Ritiene il Tribunale che l’assunta pregressa estinzione del conto non escluda il carattere positivo della dichiarazione, né infici la validità dell’eseguito pignoramento, avendo la creditrice procedente aggredito, in virtù di titolo esecutivo, somme comunque dovute dal terzo alle opponenti.
Tale rilievo ha giustificato il mancato rinnovo dell’ordine di esibizione invocato dalle opponenti e la non ammissione degli ulteriori mezzi di prova orale.
Attesa tuttavia la pacifica cointestazione del conto alla B., estranea al rapporto obbligatorio con la M., in difetto di elementi probatori non offerti neppure nella fase di merito, deve ritenersi che le somme di pertinenza della B., suscettibili d’espropriazione, fossero pari al 50% dell’importo dichiarato dal terzo.
Nei detti limiti l’azione esecutiva deve dunque ritenersi legittima.
Va di contro disatteso il motivo concernente l’impignorabilità delle somme, poiché il denaro affluito sul conto corrente perde la sua specifica connotazione, sicché l’azione esecutiva non soggiace ai limiti previsti per i crediti retributivi o pensionistici aggrediti presso il terzo obbligato alla relativa erogazione.
Da ultimo priva di pregio appare la tesi dell’esclusiva pertinenza delle somme pignorate alla B. in virtù del pregresso recesso dal rapporto della B., atteso che la stessa opponente ha ammesso provenire la provvista da proprie indennità pensionistiche.
In parziale accoglimento dell’opposizione va pertanto dichiarata la nullità del pignoramento eseguito il 27/11/2003 da M. A. nei confronti di B. R., limitatamente al 50% del saldo del deposito bancario in essere presso l’agenzia n.4 di Bari del Banco di Roma. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta da B. R. e B. P., con ricorso del 7/1/2004, nei confronti di M. A. e del Banco di Roma, così provvede:
1) accoglie in parte l’opposizione e, per l’effetto, dichiara la nullità del pignoramento opposto, limitatamente al 50% del saldo del deposito bancario in essere presso l’agenzia n.4 di Bari del Banco di Roma, intestato alle opponenti;
2) compensa le spese processuali fra le parti.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


2 commenti:

  1. Michael

    Ho la pensione accreditata in banca, errogata dall’INPDAP, già decurtata dall’importo della cessione del 5° e della somma del terzo, forzata, disposta dal giudice a favore del creditore. L’importo che rimane serve allo scrivente per il proprio sostentamento: può il creditore chiedere il pignoramento anche di questa somma, necessaria per mangiare? Se SI, come faccio a vivere? Cosa devo fare, se ciò fosse SI. grazie, distintamente….Michael



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