Dopo l’inizio dell’esecuzione, il giudice dell’opposizione a precetto può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo?

Mirco Minardi

Come è noto, le modifiche al c.p.c. avvenute negli anni 2005/2006 hanno complicato le cose anziché semplificarle, creando incertezze, dubbi applicativi e quindi contrasti giurisprudenziali.

Il tribunale di Roma è chiamato a decidere, in sede di reclamo ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c., se il giudice dell’opposizione al precetto possa sospendere l’efficacia esecutiva del titolo anche dopo iniziata l’esecuzione.

La risposta, per il suddetto giudice è affermativa e riassunta in questa massima:

Dopo l’entrata in vigore della riforma introdotta dalla legge n. 80/2005, dalla legge n. 263/2005 e dalla legge n. 52/2006, al giudice dell’opposizione preventiva all’esecuzione spetta il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo anche dopo l’inizio dell’esecuzione.

Il tribunale passa in rassegna i tre orientamenti (difficile ormai trovarne di meno su ogni questione):

  • il primo afferma che una volta iniziata l’esecuzione il giudice dell’opposizione a precetto non abbia più poteri di sospensione;
  • il secondo afferma che i poteri del giudice dell’opposizione a precetto e del giudizio dell’opposizione all’esecuzione concorrono;
  • il terzo afferma che spetti solo al giudice dell’opposizione al precetto sospendere il titolo.

Il Tribunale aderisce al secondo orientamento osservando:

  • che la diversità funzionale dei due provvedimenti di sospensione (con il primo si interviene sul titolo esecutivo sospendendone l’efficacia, con il secondo si interviene sulla singola procedura esecutiva sospendendola) porta ad escludere la equivalenza tra i due provvedimenti di sospensione e di conseguenza da un lato ad escludere che l’inizio della procedura esecutiva impedisca al giudice dell’opposizione di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e dall’altro ad escludere che la decisione negativa da parte del giudice dell’opposizione a precetto precluda a quello della opposizione all’esecuzione di sospenderla;
  • che infatti il presunto debitore potrebbe avere interesse non solo a bloccare una singola procedura esecutiva (con una istanza di sospensione ex art. 615 comma 2 e 624 c.p.c.) ma a sospendere l’efficacia esecutiva del titolo (con un ricorso ex art. 615 comma 1 c.p.c.) e, per altro verso, potrebbe esserci un vizio del titolo esecutivo che non emerga nel corso della opposizione “a precetto” e sopravvenga solo nel corso dell’esecuzione;
  • che nulla esclude, peraltro, che i vizi lamentati non consentano di sospendere l’efficacia esecutiva di un titolo ma possano viziare la singola procedura esecutiva o al contrario che il periculum sussista riguardo alla sospensione dell’esecuzione non legittimi la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo

 

Tribunale  Roma, 16 dicembre 2008
FATTO

[…] Premesso che:
– con atto di citazione “passato per la notifica” in data 11.9.2008 il sig. M. proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l’atto di precetto notificatogli in data 10 settembre 2008 ad istanza del sig. R.;
– in data 15.9.2009 il sig. M. depositava istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo;
– con decreto inaudita altera parte emesso in pari data il giudice della sezione feriale sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo per l’importo eccedente il valore di Euro 250.000 e fissava per la comparizione delle parti l’udienza del 30 settembre 2008 alle ore 12,30;
– che con provvedimento del 16.10.2008 il giudice confermava il provvedimento di sospensione;
– contro questa ordinanza proponeva reclamo al collegio ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c. il sig. R. chiedendo la revoca della sospensione.
Rilevato che:
– le parti hanno sollevato una serie di questioni preliminari;
– in particolare, il reclamante ha sostenuto che ove, come è accaduto nel caso in esame, dopo l’introduzione del giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione (la c.d. “opposizione a precetto”) venga iniziata una procedura esecutiva il potere di emettere provvedimenti di sospensione spetta unicamente al giudice dell’esecuzione;
– la parte reclamata ha dedotto che il titolo esecutivo si sarebbe formato per la pretesa decadenza dal beneficio del termine ma tale decadenza non era stata accertata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.
Considerato riguardo alla prima questione che:
– l’interpretazione dei rapporti tra il potere di sospensione del titolo esecutivo, riconosciuto al giudice dell’esecuzione, ed il potere di sospensione dell’esecuzione, riconosciuto al giudice dell’opposizione all’esecuzione, è ampiamente controversa sia in dottrina che in giurisprudenza;
– vi è, infatti, un orientamento, fatto proprio dalla parte reclamante, che riconosce il potere di sospensione al giudice dell’opposizione solo fino all’inizio dell’esecuzione (oltre ad una parte della dottrina questa tesi è stata fatta propria da qualche pronuncia del Tribunale di Roma, cfr. Trib. Roma 17.5.2007 citata dalla parte reclamante, e sembra assunta, sia pur incidentalmente, nell’unica pronuncia in tema della Corte di Cassazione, ord. 10 marzo 2006 n. 5368 che, tuttavia, ha ad oggetto, in via principale, la diversa questione dell’inammissibilità in materia del ricorso diretto per cassazione);
– altra dottrina ed altra giurisprudenza (anche di questa sezione del Tribunale di Roma, in sede di reclamo) sostengono la tesi della concorrenza tra i due poteri sospensivi;
– un terzo orientamento, finora prospettato solo in dottrina, afferma, invece, che il potere sospensivo spetta unicamente al giudice dell’opposizione a precetto poiché il potere di sospensione esercitato dal giudice del precetto sarebbe identico a quello attribuito al giudice dell’opposizione all’esecuzione dato che ambedue tendono ad evitare che la parte, contro cui l’esecuzione è minacciata o iniziata sulla base del titolo esecutivo, debba finire col sopportare una esecuzione ingiusta, nel tempo necessario alla piena cognizione delle ragioni che sostanziano, se riconosciute fondate, il diritto a non subire l’esecuzione forzata;
– secondo quest’ultima lettura della fattispecie, deve applicarsi l’art. 669 quater c.p.c. ed individuato il giudice competente in quello dell’opposizione preesecutiva, quale giudice della causa pendente per il merito, dovrebbe riconoscersi solo a quest’ultimo il potere sospensivo;
– questa impostazione presenta una sicura coerenza ricostruttiva ma sembra contrastare con l’esigenza da parte del giudice dell’esecuzione di esercitare un potere sospensivo specifico che è legato alla particolare configurazione del periculum in sede esecutiva;
– la prima tesi (quella della c.d. “consumazione” del potere sospensivo del giudice dell’opposizione con l’inizio dell’esecuzione) non trova, ad avviso di questo Tribunale, alcun appiglio normativo né sistematico non essendovi alcun motivo per escludere, una volta iniziata l’esecuzione, il diritto e l’interesse del debitore ad ottenere un provvedimento di portata più ampia, rispetto alla sospensione dell’esecuzione, come quello costituito dalla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo;
– pertanto, deve ritenersi riconosciuto, dopo l’entrata in vigore della riforma introdotta dalla legge n. 80/2005, dalla legge n. 263/2005 e dalla legge n. 52/2006, al giudice dell’opposizione preventiva all’esecuzione il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo anche dopo l’inizio dell’esecuzione;
– la diversità funzionale dei due provvedimenti di sospensione (con il primo si interviene sul titolo esecutivo sospendendone l’efficacia, con il secondo si interviene sulla singola procedura esecutiva sospendendola) porta ad escludere la equivalenza tra i due provvedimenti di sospensione e di conseguenza da un lato ad escludere che l’inizio della procedura esecutiva impedisca al giudice dell’opposizione di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e dall’altro ad escludere che la decisione negativa da parte del giudice dell’opposizione a precetto precluda a quello della opposizione all’esecuzione di sospenderla;
– il presunto debitore potrebbe avere interesse non solo a bloccare una singola procedura esecutiva (con una istanza di sospensione ex art. 615 comma 2 e 624 c.p.c.) ma a sospendere l’efficacia esecutiva del titolo (con un ricorso ex art. 615 comma 1 c.p.c.) e, per altro verso, potrebbe esserci un vizio del titolo esecutivo che non emerga nel corso della opposizione “a precetto” e sopravvenga solo nel corso dell’esecuzione;
– nulla esclude, peraltro, che i vizi lamentati non consentano di sospendere l’efficacia esecutiva di un titolo ma possano viziare la singola procedura esecutiva o al contrario che, come si è visto prima, il periculum sussista riguardo alla sospensione dell’esecuzione non legittimi la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (considerato che, secondo l’efficace ricostruzione operata da autorevolissima dottrina, prima dell’avvio della esecuzione la comparazione degli interessi coinvolti non potrà che essere compiuta a vantaggio del creditore poiché questi, se dovesse essergli inibita l’esecuzione, “corre il rischio che il soggetto intimato possa rendersi impossidente” mentre una volta compiuto il pignoramento e realizzata la finalità conservativa ad esso connessa, sarà la posizione del debitore a dover ricevere una più attenta considerazione poichè è concreto il rischio che l’esecuzione si concluda in modo irreversibile con una vendita o un’assegnazione ingiusta);
– la tesi della insussistenza del potere sospensivo del giudice dell’opposizione preventiva all’esecuzione non può essere accolta.

omissis


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Laura

    Non è chiaro quale provvedimento possa adottare il G.E. nell’ipotesi in cui, intrapresa legittimamente l’esecuzione (ovvero prima del provvedimento di sospensione), venga emesso in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. un provvedimento provvisorio (inaudita altera parte) di sospensione dell’esecutività del precetto.
    il G.E. può liberare i beni pignorati o deve limitarsi a sospendere l’esecuzione ?



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